Tutela dei lavoratori nelle trasferte in pandemia

Continua l’analisi di TradeCube sul mondo delle trasferte in periodo di Coronavirus. Nei giorni scorsi abbiamo toccato molteplici aspetti legati alla movimentazione delle persone, ed oggi ci occuperemo della tutela del lavoratore, che è un tema di primaria importanza, così come il rispetto dello Statuto dei lavoratori e del GDPR.  

Capitoli precedenti:

Come tutelare il lavoratore in trasferta (anche dai rischi pandemie)?

Per la tutela dei lavoratori ed anche dell’azienda, come illustreremo nel prossimo ed ultimo articolo della serie, è indispensabile la redazione di un apposito protocollo anticontagio per le trasferte all’estero, ad integrazione di quello già esistente.

Il protocollo dovrà essere sottoposto all’approvazione del comitato istituito come previsto dal protocollo condiviso tra Governo e Parti sociali in data 24/04/2020: è fondamentale chiedere all’azienda/cantiere ospitante il disciplinare vigente in loco, esaminarlo ed eventualmente chiedere di integrare le misure di sicurezza se quelle indicate non sono soddisfacenti.

Il lavoratore dovrà ricevere tutte le informazioni e raccomandazioni necessarie alla prevenzione del contagio, sia con riferimento alle norme vigenti in Italia che oltreconfine, relativamente all’azienda/cantiere ospitante, ai mezzi di trasporto, alle strutture ricettive ed al tempo libero.

Tutela del lavoratore non significa solo protezione anticontagio, ma anche prevedere quali sono le possibili criticità e difficoltà alle quali potrà andare incontro. Ad esempio in caso di lockdown nelle aree di destinazione e di transito potrebbe non essere semplice trovare ristoranti aperti e soddisfare le necessità basilari: è per questo che ogni fase della trasferta richiede attenta programmazione.

E’ indispensabile prevedere un piano d’intervento nel caso il lavoratore si ammalasse mente è in trasferta, prevendendo procedure ad hoc ed eventualmente apposite assicurazioni.

Ricordiamo l’art. 5 dello statuto dei lavoratori ed il GDPR

“Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.”

L’unico accertamento permesso dalla Legge, oltre a quelli normalmente effettuati ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è la prova della temperatura ove questa sia obbligatoria, ad esempio in Lombardia.

Tamponi, test ed altri accertamenti possono essere disposti solo dal medico competente, che è l’unico a poterli prescrivere ed a poterne conoscere il risultato.

La cosa è ben rimarcata anche nelle FAQ del Garante Privacy. Che Vi raccomandiamo di leggere attentamente 

I lavoratori in trasferta all’estero devono sapere come contattare il medico competente in caso di necessità.

Cosa fa TradeCube?

Accompagna i datori di lavoro nella due diligence necessaria all’organizzazione della trasferta, ad esempio:

  • Individua le restrizioni e gli adempimenti da svolgere in relazione all’emergenza sanitaria
  • Coadiuva il datore di lavoro nella stesura degli specifici protocolli
  • Contatta le autorità locali chiedendo informazioni, ordinanze e normative
  • Verifica gli adempimenti necessari per la compliance nel paese ospitante
  • Predispone tutte le pratiche necessarie, anche con l’aiuto di corrispondenti locali
  • Individua i trattamenti economici e normativi da riservare ai lavoratori in trasferta
Disclaimer: The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances. Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di offrire informazioni orientative alle imprese. Vi invitiamo a chiedere una consulenza specialistica relativamente alla Vostra situazione specifica.

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