Le imprese che inviano i lavoratori in trasferta nella UE/SEE e Svizzera sanno che devono rispettare le norme previste dalla Legge e dal Contratto Collettivo in funzione del settore di attività. Reperire e interpretare queste norme non è semplice ed è noto che il settore dell’edilizia è quello con le maggiori criticità, in termini di tutela del lavoratore, sicurezza, adempimenti burocratici e amministrativi.
Che cosa comprende il settore dell’edilizia in Italia
In Italia il settore edile è ben delimitato e comprende tutte le attività legate alla costruzione/ristrutturazione/manutenzione di edifici e costruzioni ad uso civile e industriale, vie di comunicazione, linee e condotte, ecc. L’installazione degli impianti tecnologici (elettrici, idraulici, ecc.) è inequivocabilmente e saldamente inquadrabile nel settore metalmeccanico.
Le attività manifatturiere connesse all’edilizia, come la produzione di serramenti, mobili, rivestimenti, ecc., anche se forniti in opera, trovano esatta collocazione nei rispettivi contratti collettivi.
Che cosa comprende il settore edile e delle costruzioni all’estero
La definizione di edilizia o costruzione è molto più vasta e comprende, in molti casi, tutto ciò che è in qualche modo fissato a un edificio o al suolo. Mentre in Italia c’è una netta distinzione, ad esempio, tra il settore metalmeccanico e quello edile, all’estero ci sono molte variabili. Si parla ad esempio di edilizia primaria e secondaria, di settori e attività accessorie, di attività non edili che sono attratte al settore delle costruzioni.
E’ anche necessario partire dal presupposto che all’estero l’impresa italiana non produce nulla, ma si limita ad effettuarne l’installazione, la posa in opera e i servizi post-vendita in generale. Ecco perché chi svolge le attività seguenti potrebbe essere considerato a tutti gli effetti un’impresa di costruzioni:
- Installazione impianti tecnologici. Generalmente queste attività fanno parte del settore delle costruzioni o accessori
- Posa di mobili e arredi. Anche questa attività in molti casi rientra nell’edilizia, se non si tratta di semplici mobili “d’appoggio”. Cucine, armadi fissati al muro, boiseries, ecc. possono essere considerati lavori edili o accessori
- Posa di serramenti/chiusure esterni e interni. Anche se automatizzati e tecnologici generalmente rientrano nelle costruzioni.
- Posa di carpenteria pesante e leggera in qualsiasi materiale.
- Installazione macchinari, linee di produzione e di trasporto beni. A meno che non si tratti di apparecchiature che richiedono un semplice collegamento alla linea elettrica come “mettere la spina”
Queste non sono regole fisse
Ogni paese prevede dei Contratti Collettivi e degli inquadramenti che possono essere completamente diversi tra loro. E’ sempre necessaria una precisa disamina dell’attività svolta dall’impresa e dell’attività specifica da effettuare oltreconfine. L’appartenenza al settore edile o accessori prevede lo svolgimento di vari adempimenti oltre alla semplice notifica, tra i quali potrebbero esserci l’iscrizione alle Casse Edili locali, la dichiarazione di apertura del cantiere, la nomina di preposti e responsabili.
Liberarsi dai pregiudizi per affrontare la compliance
Come abbiamo già scritto, non bisogna dare nulla per scontato, perché anche piccoli gesti e addirittura numeri possono avere un significato determinante.
Se tutto questo è da tempo diventato chiaro sia per i commerciali che per i lavoratori che si recano abitualmente in trasferta, non è altrettanto chiaro per gli uffici amministrativi e per i loro consulenti. Raccomandiamo di non dare mai per scontata l’appartenenza al medesimo settore di inquadramento previsto in Italia, per evitare sanzioni anche di natura penale.
Il CCNL applicato in Italia non ha in genere alcuna rilevanza all’estero
TradeCube accompagna, con i suoi partner consolidati, le imprese che inviano i lavoratori in trasferta nella UE/SEE e Svizzera, individuando le norme di Legge e il Contratto Collettivo applicabili in relazione alla specifica attività da svolgere.