È l’argomento del giorno, anzi l’argomento dell’anno. Se ne parla ovunque. Sostenibilità, ESG, bilancio di sostenibilità, relazione di sostenibilità e tanto altro ancora. Ma che cosa significa in termini pratici?
Cos’è la sostenibilità?
Si pensa che la sostenibilità riguardi solamente gli aspetti ambientali, ma non è così. Troviamo tutte le informazioni per comprendere questo concetto nelle linee guida IFAC (International Federation of Accountants, trad. “Federazione Internazionale dei Commercialisti”), destinate proprio alle piccole imprese e ai professionisti che le assistono.
Cosa c’entra la sostenibilità con le trasferte di lavoro all’estero?
Sostenibilità significa anche garantire il benessere dei lavoratori. Ma in concreto cosa bisogna fare? È necessario verificare che le condizioni di lavoro soddisfino tutti gli aspetti della normativa vigente in materia di retribuzione, sicurezza sul lavoro, orario di lavoro, non discriminazione e in generale tutela dei lavoratori. In poche parole: etica del lavoro.
Per garantire l’osservanza di quanto sopra è necessario istituire e mantenere delle buone prassi aziendali in tutti gli ambiti declinati dalla check-list.
Non si può parlare di sostenibilità senza citare la compliance in materia di trasferte internazionali
I temi della sostenibilità sono inoltre gli stessi temi previsti dalle Direttive UE in materia di distacco transnazionale. Il principio generale è che ai lavoratori inviati in trasferta oltreconfine deve essere garantito un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quello vigente nel Paese ospitante per i lavoratori locali che svolgono la medesima attività.
In particolare, la Direttiva 96/71/CE, come modificata dalla Direttiva UE 957/2018, elenca quali sono le tutele minime che devono essere garantite ai lavoratori in trasferta:
a) Periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
Direttiva 96/71/CE
b) Durata minima dei congedi annuali retribuiti;
c) Retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; la presente lettera non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria;
d) Condizioni di fornitura dei lavoratori, in particolare la fornitura di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;
e) Sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
f) Provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
g) Parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;
h) Condizioni di alloggio dei lavoratori qualora questo sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori lontani dal loro abituale luogo di lavoro;
i) Indennità o rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali”.
Ma questo vale anche per le trasferte di un giorno?
Sì, con pochissime eccezioni. In generale possiamo dire che le eccezioni:
- Se applicabili, riguardano generalmente gli aspetti retributivi e il rispetto della durata minima delle ferie, ma non gli altri aspetti di tutela, quali la salute e sicurezza sul lavoro, la non discriminazione, le condizioni di alloggio e il rimborso delle spese;
- Raramente sono applicabili al settore delle costruzioni, inteso in senso molto ampio, o alle attività prestate nei cantieri edili.
La Direttiva 96/71/CE prevede l’esenzione dal rispetto dei minimi retributivi e dalle ferie minime spettanti per i “Lavori di assemblaggio iniziale e/o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati e/o specializzati dell’impresa di fornitura, quando la durata del distacco non è superiore a otto giorni.” (art. 3, comma 2, Direttiva 96/71/CE). Questa eccezione non si applica però alle attività rientranti nel settore dell’edilizia e correlati.
I singoli Paesi possono poi prevedere ulteriori eccezioni in caso di trasferte ritenute marginali, ma l’analisi deve essere sempre effettuata caso per caso.
E per le trasferte extra-UE?
La Direttiva 96/71/CE detta le condizioni da rispettare all’interno dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo (UE e SEE). Per la Svizzera esiste un accordo specifico (ALC del 21/06/1999). Per gli altri Paesi non esiste una regolamentazione condivisa, ma si devono applicare:
- Le norme specifiche eventualmente vigenti nella singola nazione
- I principi generali elencati nelle linee guida
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