Il mondo delle trasferte all’estero sta per cambiare. Con il recepimento da parte degli Stati Membri, il 30 luglio 2020 entrerà in vigore a tutti gli effetti la Direttiva dell’Unione Europea 2018/957, che prevede maggiori tutele anche in termini di retribuzione in favore dei dipendenti inviati in trasferta. Tali tutele avranno un impatto importante sul costo del lavoro.
Nuove tutele per i lavoratori in trasferta all’estero dal 30 luglio 2020
La direttiva prevede infatti che per le trasferte di durata superiore a 12 mesi (prorogabili a 18 con richiesta motivata, a giudizio dell’autorità locale) dovrà sempre essere applicato integralmente il Contratto Collettivo locale, che prevede, tra l’altro, trattamenti economici (e quindi costi per l’impresa) più elevati rispetto ai minimi di Legge oggi applicabili in molte nazioni.
Attenzione: le nuove regole interessano anche le imprese che normalmente effettuano brevi trasferte, perchè i 12 mesi non sono necessariamente continuativi.
Come vengono conteggiati i 12 mesi?
La direttiva non specifica come devono essere conteggiati i 12 mesi, che possono anche essere frazionati. Le singole nazioni dovranno quindi stabilire se e come considerare anche i periodi pregressi, come vengono computati i periodi di interruzione tra una trasferta e l’altra, se conteggiare i giorni lavorativi o i giorni di calendario ed altro ancora.
Le sostituzioni “furbe” nel mirino delle autorità
La direttiva prevede anche una norma antielusiva per evitare che i lavoratori in trasferta vengano sostituiti per fare in modo di non raggiungere i 12 mesi: nel computo entrano quindi tutti i periodi durante i quali viene svolto il medesimo lavoro nello stesso posto, anche se i lavoratori non sono sempre gli stessi.
Come vengono classificati i lavoratori?
Identificare il Contratto Collettivo da applicare può essere una sfida, ma una volta che lo abbiamo individuato dobbiamo attribuire qualifica e livello ai lavoratori interessati per poter applicare il corrispondente trattamento economico. In Italia, salvo eccezioni previste dai singoli Contratti Collettivi, i livelli sono attribuiti senza riguardo al titolo di studio o agli anni di esperienza, basti pensare che un ingegnere ventinovenne può essere un apprendista. Fatte salve le categorie molto basse, un lavoratore può permanere nel medesimo livello per l’intera vita lavorativa percependo il medesimo emolumento, fatti salvi gli scatti di anzianità; nemmeno l’età in genere è una discriminante.
Titolo di studio, esperienza ed età possono invece essere gli elementi sui quali si basano le attribuzioni dei livelli oltreconfine. Quali logiche dovremo quindi seguire? Sarà necessario attendere le norme di recepimento delle singole nazioni ed interpretarle.
I singoli stati possono essere più restrittivi – Il caso della Francia
In alcune nazioni, come in Francia, già dal prossimo 30 luglio 2020 sarà necessario applicare il contratto collettivo, compresa naturalmente la parte economica, indipendentemente dalla durata della trasferta. Molte imprese italiane svolgono frequenti trasferte in Francia ed è opportuno che si attivino quanto prima nell’individuazione del Contratto Collettivo da applicare e di tutte le sue implicazioni, economiche e normative.
Come orientarsi nel labirinto
Gli esperti di TradeCube si muovono da anni tra le normative europee, le Leggi delle singole nazioni ed i Contratti Collettivi locali. L’assistenza alle aziende viene erogata con la seguente logica:
- verifica caratteristiche dell’attività esercitata in Italia ed in trasferta, nonché dei lavoratori interessati
- studio delle norme di Legge della nazione ospitante
- individuazione del Contratto Collettivo di riferimento ed attribuzione dei livelli
- predisposizione relazione e schede di parametrazione dei livelli salariali
- formazione alle risorse aziendali perché possano diventare completamente autonome
L’obiettivo è quello di creare dei percorsi di compliance strutturali all’interno dell’azienda, rimuovendo tutte le criticità e creando delle check list ad hoc.