Trasferta dei dipendenti in Svizzera – Aspetti principali

Continuiamo nella pubblicazione di informazioni relative alle trasferte di lavoro dei dipendenti in Svizzera: dopo aver osservato i concetti generali, e aver analizzato adempimenti e obblighi, entriamo nel dettaglio degli aspetti da tenere in considerazione con una rappresentazione schematica.

Durata massima della prestazione di servizi in Svizzera

La convenzione prevede che durata massima del lavoro in Svizzera sia di 90 gg  (anche frazionati) o tre mesi per anno civile.

Inquadramento dell’attività 

E’ la cosa principale e da effettuare con maggiore attenzione, in quanto ogni obbligo successivo è incentrato sull’inquadramento: in Svizzera il comparto edilizio accoglie molte attività che in Italia consideriamo appartenenti senza alcun subbio ad altri settori. Ad esempio la fabbricazione di mobili, serramenti e infissi in legno è qualificata in Italia come Industria del Legno ma in Svizzera non sempre; così come le attività impiantistiche, la carpenteria metallica e la vetreria possono essere considerate attività edilizie a tutti gli effetti. Anche il concetto di Industria ed Artigianato è diverso da quello che conosciamo in Italia.

Orario di lavoro

Deve essere rispettato l’orario di lavoro legale e/o contrattuale, compensato con le maggiorazioni vigenti in Svizzera. Devono essere registrate le ore di lavoro e le pause, dall’entrata nel territorio Svizzero in poi; in caso di ispezione viene richiesto il registro delle presenze che deve essere aggiornato in tempo reale. 

Vitto e alloggio

Deve essere documentata la fornitura di adeguato vitto ed alloggio al lavoratore. Se questa non è documentata (con fatture, scontrini, ecc.) è necessario riconoscere una cospicua indennità al lavoratore in busta paga

Retribuzione minima e ferie

E’ necessario individuare il Contratto Collettivo ed effettuare il calcolo per ogni lavoratore, determinando una retribuzione supplementare che deve risultare dalle buste paga interessate. Tale retribuzione, che deve essere determinata sulla base dei Contratti Collettivi o, in mancanza, dei salari medi in uso nei vari cantoni, va parametrata alle varie spettanze ed adeguata ogni mese al cambio svizzero. Devono essere inoltre rispettati i periodi minimi di ferie spettanti.

Subappaltatori

Il subappalto deve essere genuino ed è severamente vietato il prestito di manodopera; i subappaltatori debbono seguire le medesime regole ed effettuare i medesimi adempimenti che abbiamo elencato e l’appaltante ne è responsabile.

Cauzione

La necessità di pagare una cauzione è legata in genere alle attività che vengono classificate in Svizzera come edili ed accessorie, indipendentemente dall’inquadramento italiano, e può variare anche notevolmente da cantone a cantone ed in base al Contratto Collettivo. 

Requisiti professionali

E’ necessario verificare che l’attività che si svolge non richieda dei requisiti professionali particolari, che devono essere riconosciuti dal Sefri o da altra autorità preposta.

Infortunio sul lavoro e malattia

In caso d’infortunio è necessario farsi rilasciare certificato medico e procedere alla compilazione della denuncia d’infortunio con le stesse modalità degli infortuni avvenuti in Italia. L’INPS ha pubblicato un’utilissima guida per la malattia che interviene oltreconfine https://www.tradecube.it/la-malattia-del-lavoratore-durante-la-trasferta-allestero/

Assistenza sanitaria

Vele la nostra tessera sanitaria ma è generalmente necessario anticipare le spese; potrebbe essere opportuno, in relazione all’attività da svolgere ed alle caratteristiche della trasferta, stipulare un’assicurazione sanitaria e/o infortuni

Lavoratori stranieri extra UE/SEE

Devono essere in possesso di regolare permesso di lavoro, essere domiciliati in uno stato UE o SEE ed essere registrati in modo durevole nel mercato del lavoro europeo da almeno 12 mesi. In caso contrario necessita apposita autorizzazione.

Il viaggio d’affari

La Svizzera ha diffuso linee guida precisa di ciò che deve intendersi prestazione di servizi, soggetta a tutti gli obblighi, e viaggio d’affari. E’ quindi necessario esaminare le caratteristiche di ogni trasferta per verificare se possano o meno dare origine agli obblighi qui elencati. La Commissione Europea ha recentemente precisato che anche il viaggio d’affari è soggetto al rilascio del modello A1, in quanto la convenzione non prevede limitazioni né di tempo né in relazione all’attività esercitata. La Svizzera non fa parte dell’Unione Europea ma aderisce alla Convenzione A1, quindi riteniamo prudente richiederlo per tutte le trasferte.

Esenzioni

Le sottoelencate esenzioni non valgono per tutti i settori di attività: in particolare non sono applicabili al settore edilizio ed accessori

In sintesi, le imprese sono esonerate dal rispetto della retribuzione minima e dal periodo minimo di ferie se:

  • Le prestazioni sono relative all’assemblaggio o prima installazione di un bene, durano fino a 7 giorni, sono parte integrante di un contratto di fornitura di beni e ad esso accessorie, sono indispensabili per la messa in servizio del bene e sono realizzate da personale specializzato o qualificato.
  • Le prestazioni sono considerate di esigua entità, cioè fino a 15 gg/uomo all’anno

ATTENZIONE: si è esonerati solo dalla retribuzione minima e dalle ferie, non dagli altri adempimenti (A1, notifica, orario di lavoro, ecc. ecc.) che sono dovuti normalmente.

Disclaimer: The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances. Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di offrire informazioni orientative alle imprese. Vi invitiamo a chiedere una consulenza specialistica relativamente alla Vostra situazione specifica.

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