L’attività di formazione può essere territorialmente rilevante nello stato ove la manifestazione si svolge.
La territorialità IVA dei servizi è un argomento di grande interesse, non solo per l’ufficio amministrativo, ma anche per chi si occupa di acquisti e logistica. La spiegazione è presto detta: quando il servizio si considera territorialmente rilevante in un determinato stato è proprio lì che l’IVA deve essere assolta.
Ed è proprio questa IVA che può diventare un costo per il committente in quanto l’operatore della UE emetterà fattura addebitando l’IVA locale.
In fase di preventivazione è quindi importante conoscere le regole perché se la rilevanza territoriale non è in Italia, l’IVA pagata può essere recuperata solo presentando una domanda di rimborso nei termini di Legge addirittura diventare un costo, se non detraibile in base alle regole locali.
I “servizi relativi all’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori” in ambito B2B, sono territorialmente rilevanti nel luogo in cui la manifestazione si svolge.
Quindi ogni tipo di biglietto d’ingresso, ad una fiera, ad un evento, ad una mostra, anche sotto forma di abbonamento, biglietto stagionale o quota periodica sarà soggetto ad IVA nel paese dove l’evento si svolge materialmente.
La Corte di giustizia UE, nella sentenza di cui alla causa C-647/17 del 13 marzo 2019, esamina un caso controverso giungendo alla conclusione che anche l’attività di formazione, intesa come diritto dei partecipanti ad accedere ad una determinata manifestazione a contenuto educativo, possa essere territorialmente rilevante nello stato ove la manifestazione si svolge.
E’ quindi probabile che se inviamo dei lavoratori a svolgere attività formativa nella UE l’ente organizzatore emetterà una fattura addebitando l’IVA vigente nello stato dove la formazione viene concretamente effettuata.