Molto spesso TradeCube riceve quesiti o richieste di assistenza per trasferte internazionali che coinvolgono subappaltatori o comunque “terzisti”.
Subappalto e distacco di manodopera sotto la lente in tutta Italia
In Italia gli ultimi mesi sono stati purtroppo segnati da gravissimi infortuni sul lavoro, che hanno avuto ampia risonanza sulla stampa, che ha sottolineato in molte occasioni la presenza di subappalti irregolari:
A Casteldaccia la terza strage sul lavoro del 2024 (ANSA)
Subappalti, la giungla che rende il lavoro insicuro (RAI)
Stretta su lavoro nero e appalti per fermare la strage (ANSA)
Il D.lgs. 19/2024 (decreto PNRR), convertito da poco nella Legge 56/2024, ha previsto un inasprimento delle sanzioni nei casi di prestito illecito di manodopera, subappalto non genuino e lavoro nero in generale.
Parliamo di responsabilità nella filiera dell’appalto
Fanno parte della “filiera dell’appalto” tutte le imprese che sono coinvolte nella catena committente principale (cliente finale) -> appaltatore -> subappaltatori Esiste una condivisione di responsabilità, a vari livelli, tra tutti questi soggetti.
Il committente imprenditore ha sempre la responsabilità di coloro che operano per suo conto, anche in subappalto.
È per questa ragione che il subappalto dovrebbe sempre essere autorizzato espressamente, previa verifica della sua regolarità. La figura del committente imprenditore non è legata solo allo svolgimento di opere complesse o alla cantieristica. Tutti siamo committenti imprenditori, ad esempio, nei confronti dell’impresa di pulizie e dei manutentori che operano, anche in via occasionale, presso la nostra sede.
Quali sono le regole da rispettare?
Ci rendiamo conto che spesso vengono commessi errori all’estero, con conseguenze anche gravi, perché manca la preparazione per gestire correttamente l’affidamento dei lavori a terzi in Italia. Ricordiamo che quando usciamo dai nostri confini dobbiamo comunque rispettare la normativa italiana se più tutelante per i lavoratori. Da ciò deriva che dobbiamo conoscere la normativa italiana, punto di partenza per fare delle scelte quando operiamo all’estero.
Che cos’è il prestito di manodopera?
Si verifica quando un’impresa mette a disposizione dei lavoratori a un’altra impresa, che può svolgere la medesima attività o un’attività diversa. Mettere a disposizione significa che i lavoratori interessati svolgeranno, per l’impresa che “acquista” il servizio, solo prestazioni d’opera, sia manuali che intellettuali. Addirittura, si può verificare il caso in cui una società assuma dei lavoratori appositamente per metterli a disposizione di chi li voglia utilizzare.
Il prestito di manodopera in Italia è vietato dal 1960 e ha rilevanza penale. Può addirittura sfociare nel reato di caporalato, qualora nel processo siano lesi gravemente i diritti dei lavoratori.
In Italia, il prestito di manodopera è sempre vietato?
No, può essere legittimamente effettuato dalle Agenzie per il Lavoro (agenzie di lavoro temporaneo/somministrato) che devono essere munite di autorizzazione ministeriale. Le Agenzie sono solo quelle che si trovano a questo indirizzo.
Anche all’estero il prestito di manodopera è vietato?
Nella maggior parte dei Paesi, come ad esempio avviene in Svizzera, è assolutamente vietato e pesantemente sanzionato. In altri Paesi è ammesso ma a specifiche condizioni o previa richiesta di un’autorizzazione.
L’idea generale è che sia legittimo vendere servizi, non persone.
Continuate a seguire www.tradecube.it, perché la prossima settimana vi spiegheremo se e quando il subappalto e/o il distacco possono essere una soluzione.