Datori di lavoro e lavoratori italiani conoscono bene il D.Lgs. 81/2008. Si tratta del testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme in esso raccolte recepiscono i contenuti di varie direttive emanate nel tempo dall’Unione Europea, che dettano i principi comuni da osservare nelle nazioni aderenti.
Vorrei che ci fermassimo a riflettere per comprendere quanto è ampio il campo di applicazione di questo testo normativo, che non si limita a dettare le regole finalizzate ad evitare incidenti, infortuni e malattie connesse all’attività lavorativa, ma definisce la “salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”.
Il Testo Unico vigente in Belgio definisce il complesso di norme come “Code du bien-être au travail”, termine che ancor di più sottolinea come la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro siano da intendersi nel loro senso più completo.
Quanto sopra per evidenziare come, in ambito europeo ma non solo, sia data grande rilevanza al tema che stiamo trattando e che l’invio di lavoratori oltre i nostri confini non può prescindere da un’attenta valutazione degli obblighi in materia.
Quali e quante tutele?
I lavoratori devono godere di tutte le tutele garantite dalla Legge italiana, ma anche di quelle stabilite nello stato di invio, ove siano maggiormente restrittive e tutelanti.
Sebbene le nazioni europee abbiano basato i codici in vigore sulle direttive dell’Unione, possono esistere significative differenze operative tra uno stato e l’altro.
Ad esempio la Spagna, per l’effettuazione di taluni lavori ritenuti particolarmente pericolosi (connessi alla cantieristica ma non solo), richiede l’iscrizione al registro REA, che si ottiene solo presentando tutta la documentazione attestante il rispetto delle regole riguardanti la salute e sicurezza. E’ facile scoprire che le ore di formazione svolte in Italia non sono sufficienti ad assolvere gli obblighi locali o che parte della documentazione deve essere opportunamente implementata.
In molte nazioni europee gli obblighi in materia di sicurezza richiedono la registrazione dei lavoratori presso l’ente competente, per ottenere il rilascio di apposito cartellino identificativo che dovranno indossare per poter essere ammessi ai luoghi di lavoro.
Possiamo quindi sostenere che chi non è in regola con il D.lgs. 81/2008 in Italia certamente non è in regola nemmeno oltre i nostri confini, ma non è necessariamente vero il contrario: anche chi è perfettamente in regola si deve preventivamente documentare per poter porre in essere tutto quanto eventualmente previsto dalla nazione o dalla struttura ospitante.
Il nostro partner LIA BERGAMO vi potrà offrire un check-up completo per verificare il corretto adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e darvi un’ottima base di partenza per adeguare quanto necessario alla trasferte oltreconfine.