Il recente progetto di adeguamento della prassi LIVA ha meglio individuato gli obblighi relativi alla nomina del rappresentante IVA in Svizzera.
In particolare, per alcuni settori di attività che svolgono forniture in contratto d’appalto, viene definito con chiarezza il “luogo della prestazione” in relazione alla rilevanza dell’attività di montaggio e d’installazione, dal punto di vista tecnico ed economico.
Conseguenza di queste precisazioni è che varie aziende che ritenevano di essere obbligate al pagamento dell’IVA in Svizzera ne sono ora esonerate. Questo qualora l’attività di installazione e montaggio dei propri prodotti sul territorio svizzero non venga considerata di entità sufficiente a generare l’obbligo.
Sebbene in linea generale l’invio in trasferta del personale sia un indizio dell’esistenza dell’obbligo di versare l’IVA in Svizzera, non ci sono regole fisse. Inviare il personale in Svizzera, salvo poche eccezioni, richiede sempre lo svolgimento degli adempimenti connessi al distacco, e il rispetto del trattamento normativo ed economico. Però, la necessità di nominare il rappresentante IVA deve essere valutata caso per caso.