Abbiamo visto nel precedente articolo, che l’applicazione dell’IVA in Italia si basa su tre requisiti fondamentali:
- Requisito soggettivo: CHI
- Requisito oggettivo: CHE COSA
- Requisito territoriale: DOVE
Se parliamo di estero dobbiamo concentrarci sul requisito della territorialità…
Il concetto, nell’ambito dell’Unione Europea, è apparentemente semplice: si assoggetta ad IVA in un determinato stato tutto ciò che è effettuato in quello stato. Esistono delle regole per definire il luogo della prestazione, ma le sfumature possono essere diverse da nazione a nazione.
Se usciamo dall’Unione Europea il concetto di territorialità può essere molto diverso da quello che siamo abituati a conoscere ed imporre vari obblighi in materia di imposte locali.
…e sul tipo di operazione: B2B o B2C?
Tutto può cambiare se il nostro cliente è un consumatore finale, vale a dire un soggetto che non ha la partita IVA nella sua nazione di appartenenza.
Identificazione diretta o rappresentanza IVA?
Essere identificati ai fini IVA significa avere un numero di partita IVA in una determinata nazione: l’impresa italiana può autonomamente iscriversi ed ottenere un numero di partita IVA, nonché procedere a tutti gli adempimenti tramite i propri uffici amministrativi, minimizzando i costi.
In alcune nazioni non è possibile l’identificazione IVA, ma necessita la rappresentanza IVA: ciò significa che l’impresa italiana dovrà dare mandato ad un consulente estero perché la rappresenti ed incaricarlo di svolgere tutti gli adempimenti.
Alcuni casi (a titolo esemplificativo) che impongono l’obbligo di identificazione/rappresentanza IVA oltreconfine
- Nella UE quando vengono effettuate prestazioni di servizi (comprese cessioni con posa in opera, installazione, ecc.), salvo alcune eccezioni, nei confronti di consumatori finali, e potenzialmente ogni volta che vengono effettuate prestazioni su un immobile
- In Svizzera, ogni volta che viene svolta una prestazione di servizio che riguarda un bene o quando viene esportato un bene che necessita di essere posato, installato, ecc., con l’eccezione dei contribuenti che fatturano globalmente meno di 100.000 CHF l’anno. (Per approfondire)
- Il Liechtenstein condivide la normativa con la Svizzera; Liechtenstein e Svizzera costituiscono territorio comune ai fini IVA
- In Norvegia, con basi simili a quelle svizzere, ma con l’eccezione di chi fattura in Norvegia non più di 50.000 NOK (circa 5.000 €) in un periodo di 12 mesi, indipendentemente dal suo fatturato globale
- In Lussemburgo, in alcuni casi limitati, tra i quali l’esecuzione dei lavori su immobili
- Nel principato di Monaco, per lavori nel settore delle costruzioni
- Nel post-Brexit… non lo sappiamo ancora!
Esistono norme particolari per il commercio elettronico e le vendite a distanza.
Che cosa fa TradeCube?
Grazie alla nostra rete di collaborazioni assistiamo in modo coordinato le imprese che necessitano di identificarsi/avere un rappresentante IVA oltreconfine, con i seguenti servizi:
- analizziamo il progetto, le operazioni da effettuare e verifichiamo gli obblighi, anche con riguardo agli aspetti doganali
- verifichiamo e poniamo in essere eventuali pratiche necessarie per le trasferte dei dipendenti
- vi indirizziamo al consulente/rappresentante IVA sul posto
- a richiesta fungiamo da referente unico per tutto il progetto, coordinandoci direttamente con i consulenti locali e predisponendo la documentazione necessaria
- forniamo schede tecniche di coordinamento tra la normativa italiana (che deve sempre essere rispettata) e quella estera
- vi seguiamo dall’inizio alla fine del progetto
Contattateci e l’identificazione/rappresentanza IVA non sarà più un problema!!