Le regole per la prova della cessione IntraUE

Il nuovo Regolamento d’Esecuzione 2018/1912 ha modificato la tipologia di documenti di cui deve essere in possesso un soggetto che cede ad altro soggetto UE per provare l’avvenuta cessione intracomunitaria delle merci.

Il regolamento prevede due distinte casistiche a seconda dei soggetti coinvolti nella cura del trasporto:

Se è il soggetto cedente a curare il trasporto il venditore debba essere in possesso alternativamente di:

Due elementi di prova non contradditori tra quelli elencati nel paragrafo 3, lettera A del regolamento, tra cui:
1) Lettera CMR;
2) Polizza di carico o fattura di trasporto aereo;
3) Fattura emessa dallo spedizioniere.

Oppure:

Uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), sopra riportati, in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.

Le prove di cui al paragrafo 3 lettera b) sono:
1) Una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
2) Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
3) Una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Se invece è il cessionario a curare il trasporto il cedente deve essere in possesso di:

Una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dal cessionario, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni con l’indicazione di:

  • Data di rilascio;
  • Nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • Quantità e la natura dei beni;
  • Data e il luogo di arrivo dei beni;
  • Nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

NB: Tale dichiarazione deve essere consegnata dall’acquirente al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

Congiuntamente a:

Due elementi di prova non contradditori tra quelli elencati nel paragrafo 3, lettera A del regolamento, tra cui:
1) Lettera CMR;
2) Polizza di carico o fattura di trasporto aereo;
3) Fattura emessa dallo spedizioniere.

Oppure:

Uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.

Le prove di cui al paragrafo 3 lettera b) sono:
1) Una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
2) Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
3) Una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Disclaimer: The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances. Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di offrire informazioni orientative alle imprese. Vi invitiamo a chiedere una consulenza specialistica relativamente alla Vostra situazione specifica.

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