La normativa Europea sulle trasferte dei lavoratori ha subito dei profondi cambiamenti nella seconda parte del 2020, ma dai quesiti che riceviamo abbiamo la netta sensazione che la portata del cambiamento non sia stata affatto recepita dalle imprese. Anche prima dell’entrata in vigore della direttiva UE 957/2018 era obbligatorio, in linea generale, il rispetto delle norme vigenti nel paese di destinazione relativamente alla tutela del lavoratore. Ciò includeva anche il trattamento economico minimo previsto dalle Leggi locali o dai Contratti Collettivi di obbligatorietà generale, in genere previsti solo per alcuni settori di attività.
Per le trasferte UE gli obblighi coinvolgono tutti gli aspetti, anche economici
Le normative interne di recepimento della Direttiva hanno esteso la portata delle tutele anche economiche da riconoscere ai lavoratori, con il risultato che ora è generalizzata, salvo poche eccezioni, la necessità di individuare, conoscere e applicare il Contratto collettivo, comprese le retribuzioni minime previste in relazione ai vari livelli di professionalità dei lavoratori, anche per trasferte di pochissimi giorni. La parte economica non interessa soltanto la retribuzione tabellare, ma anche tutte le altre possibili maggiorazioni e indennità previste dal contratto di riferimento in relazione al tipo di lavoro, alla modalità di svolgimento dello stesso, alla mansione o al livello del lavoratore, ecc. Lo stesso vale per le ferie e qualsiasi tipo di congedo pagato.
Mentre i minimi retributivi legali, se escludiamo il Nord Europa e alcune eccezioni, erano generalmente più bassi o allineati alle nostre retribuzioni, i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi possono essere notevolmente più alti, soprattutto per le qualifiche tecniche e direttive, anche nelle nazioni dove il livello retributivo medio è inferiore ai 1.000 € mensili.
La notifica è un’informativa per aiutare le autorità nelle verifiche
Molte imprese si sono ormai attrezzate per svolgere la parte amministrativa legata alla trasferta, cioè la notifica alle autorità competenti. La notifica non esaurisce gli obblighi di compliance relativi alla trasferta, ma ha l’unico scopo di porre l’autorità estera nelle condizioni di poter verificare più agevolmente le imprese straniere che distaccano lavoratori sul loro territorio.
Viene generalmente anche poco curata la documentazione. Ogni paese UE ha le proprie regole, ad esempio, in merito alla lingua della documentazione, al contenuto dei contratti di lavoro, alla rendicontazione delle ore lavorative, che è comunque sempre obbligatoria.
Presentare quindi una certificazione A1 o una notifica alle autorità senza svolgere gli altri adempimenti, pone il datore di lavoro nell’immediato rischio di una verifica, che può portare a sanzioni anche di natura penale.
Vale la pena di prendere tanti rischi?
TradeCube®, grazie alla sua rete consolidata di partner europei, Vi può accompagnare nell’adempimento di tutte le obbligazioni previste per l’invio in trasferta dei lavoratori.
Siamo in grado di dare alle imprese informazioni complete e personalizzate sui paesi dell’Unione Europea, Svizzera e SEE, fornire rappresentanti e professionisti locali e approfondire qualsiasi aspetto legato alla trasferta.