In data 29/07/2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 104 del 22 giugno 2022, che introduce novità sostanziali e molto articolate relative:
- All’istituzione del rapporto di lavoro in Italia
- Alle trasferte all’estero dei lavoratori
La decorrenza delle modifiche è dal 13/08/2022.
Che cosa cambia per i rapporti di lavoro in Italia
Il contratto di lavoro dovrà riportare delle informazioni molto articolate, per le quali in molti casi non sarà possibile, come si fa ora, richiamare il Contratto Collettivo. Citiamo per esempio le ferie spettanti, il periodo di preavviso, la collocazione dell’orario di lavoro, il ricorso al lavoro straordinario.
Ogni modifica alle condizioni contrattuali dovrà essere notificata al lavoratore con una comunicazione che riporti tutte le indicazioni di legge.
La semplice assunzione di un lavoratore richiederà uno studio approfondito della pratica con riferimento sia alle norme di Legge che al contratto collettivo.
Cosa cambia per le trasferte all’estero
Prima dell’inizio della trasferta dovrà essere consegnata al lavoratore una lettera d’incarico che comprende le modifiche delle condizioni di lavoro abituali che avessero luogo per via della trasferta, nonché le seguenti informazioni:
Ciò significa che l’individuazione delle norme di Legge, del contratto collettivo e della retribuzione minima devono necessariamente essere effettuati prima della partenza del lavoratore.
ATTENZIONE: in vari paesi europei la normativa è già in vigore dal 1 agosto 2022
Ricordiamo che le norme attualmente vigenti prevedono, in estrema sintesi non esaustiva, i seguenti obblighi per le imprese che inviano i dipendenti in trasferta nei paesi UE/SEE e Svizzera:
- Notifica all’autorità competente
- Pagamento della retribuzione vigente nello stato ospitante se più favorevole
- Richiesta del certificato A1
- Rispetto delle principali condizioni previste dal Contratto collettivo e dalla legge locale
- Rispetto delle normative locali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Nomina di un referente/rappresentante sul posto
- Produzione e conservazioni dei documenti richiesti dalle autorità locali
- Rappresentanza IVA ove obbligatoria
A tali obblighi si possono aggiungere quelli di presentazione di dichiarazioni mensili e iscrizione a enti locali e si applicano anche per un solo giorno di trasferta, salvo rare eccezioni.
Le sanzioni vengono fissate da ogni nazione e si contano sempre in migliaia di euro anche per pochi giorni, con massimali che possono superare i 500.000 €. E possono colpire l’azienda italiana, il cliente, l’impresa ospitante, il legale rappresentanti in qualità di persone fisiche e in alcuni casi anche i dipendenti.
Le autorità possono anche stabilire il divieto di prestare servizi nel paese ospitante o di acquisirvi appalti.