Anche i meno esperti sanno bene che l’iscrizione delle rimanenze a magazzino è una delle operazioni più importanti nell’elaborazione del bilancio.
A fine anno è obbligatorio redigere l’inventario, vale a dire andare fisicamente in magazzino a verificare, contare, pesare, misurare le giacenze per poi procedere ad operazioni di valutazione che possono essere piuttosto complesse.
L’internazionalizzazione ha un po’ modificato i termini della questione, perché possiamo avere il problema della merce in viaggio.
Un carico in viaggio da o per un altro continente potrebbe restare in mare settimane o mesi e quindi, per l’importatore, non è assolutamente inusuale essere in attesa di uno o più carichi alla data di chiusura del bilancio.
Abbiamo visto nel precedente articolo come i Principi Contabili di Bilancio, in seguito alla modifica del codice civile, si siano evoluti nell’ottica della prevalenza della sostanza sulla forma.
Merci in viaggio e valutazione rimanenze
Il Principio OIC 13 è quello che disciplina la rilevazione e valutazione delle rimanenze merci a magazzino e cita espressamente le merci in viaggio
I beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito.
17. Il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite.
18. Se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici.
Le rimanenze di magazzino possono includere a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (…) c) materiali, merci e prodotti acquistati, non ancora pervenuti bensì in viaggio quando, secondo le modalità dell’acquisto, sono stati già trasferiti alla società i rischi e i benefici connessi al bene acquisito (…).
Con riferimento alla compravendita internazionale ci troviamo nella seguente situazione: la consegna ed il passaggio dei rischi sono definiti contrattualmente mediante l’uso dell’Incoterm, ma il non il passaggio di proprietà.
Quando avviene il passaggio di proprietà?
Il passaggio di proprietà deve essere definito contrattualmente, oppure si verifica in base alla legge applicabile al contratto di compravendita.
E’ di tutta evidenza che può non essere semplice individuare il momento del passaggio della proprietà se questo non è stato contrattualmente individuato in modo univoco, ma il momento del passaggio dei rischi è individuato in modo inequivocabile dal termine di resa Incoterm.
Ancora una volta vediamo quindi che, nell’ambito di complesse valutazioni di bilancio, la conoscenza approfondita degli Incoterms agevola le nostre scelte e ci è di aiuto per evitare errori.
Non perdete quindi il seminario di aggiornamento previsto per il 28 ottobre 2019 a Parma sul tema “NUOVI INCOTERMS – EDIZIONE 2020” http://www.studiodelnevo.it/cms/ nel corso del quale verranno esaminate tutte le novità e modifiche che entreranno in vigore nel 2020.