Il recepimento della direttiva (UE) 2019/1152 sulla trasparenza e prevedibilità delle condizioni di lavoro, che sta avvenendo in tutti i paesi dell’Unione, ha una portata molto vasta per le imprese che inviano i lavoratori in trasferta oltreconfine, anche per un solo giorno.
La lettera di incarico alla trasferta (letter of assignment) e le sanzioni
La lettera d’incarico (LOA) deve riportare tutte le condizioni di lavoro applicabili alla trasferta. La norma italiana richiede l’indicazione delle condizioni che variano rispetto a quelle vigenti in Italia, in primis la retribuzione, ma le normative dei paesi europei richiedono generalmente l’indicazione ditutte le condizioni che regolano il rapporto di lavoro, anche quelle italiane, ove fossero applicabili perché più favorevoli.
In realtà pochi sembrano averne compreso l’importanza e notiamo che spesso questo adempimento viene svolto in modo superficiale anche dagli addetti ai lavori. Eppure ha lo scopo di rendere informato il lavoratore sulle condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro mentre è in trasferta e su quello che sarà il suo trattamento economico, che potrebbe essere sensibilmente più elevato di quanto percepisce in Italia.
La sua mancata redazione espone il datore di lavoro a sanzioni da parte dell’ispettorato del Lavoro italiano, che possono arrivare fino a 1.500 € a lavoratore, ma anche delle autorità estere, che non sono certo così miti.
L’infrazione non è solo la mancata consegna della lettera
La mancata consegna della LOA al lavoratore può sottintendere il mancato rispetto delle condizioni di lavoro esistenti nel paese ospitante. Altrimenti per quale ragione si ometterebbe un adempimento così importante?
L’informativa ha lo scopo di far sì che il lavoratore possa verificare, quando riceve la busta paga, di avere avuto il giusto trattamento economico. Non solo, l’informativa lo mette in grado di poter consultare i siti istituzionali delle autorità europee, dai quali può verificare le principali tutele che lo riguardano e se gli sono state riconosciute.
Che cosa succede se non viene rispettato il diritto alla retribuzione minima?
Tutte le condizioni che regolano il rapporto di lavoro impattano sul suo svolgimento, ma una delle voci fondamentali è quella relativa alla retribuzione.
La retribuzione è quella prevista dal Contratto collettivo vigente nel paese ospitante in base al settore di attività o all’attività svolta dai singoli lavoratori oppure dalla Legge, nei rari casi in cui non esista un Contratto collettivo vincolante.
La mancata osservanza del trattamento economico espone a sanzioni molto elevate, anche penali, oltre che a rivendicazioni da parte del dipendente.
Le sanzioni nella UE sono “impegnative”…
Alcuni esempi:
Belgio – Sanzione penale da 400 a 4.000 € oppure sanzione amministrativa da 200 a 2.000 € per lavoratore
Austria – Sanzione base € 50.000 indipendentemente dal numero dei lavoratori, può arrivare fino a € 400.000 in relazione agli importi e lavoratori coinvolti
Spagna – Il mancato pagamento della retribuzione di Legge è considerata infrazione «molto grave» e sanzionata fino a € 225.018. Il mancato rispetto del Contratto Collettivo è considerato infrazione «grave» e sanzionato fino a 7.500 €
Germania – Il mancato pagamento della retribuzione dovuta (compresa corresponsabilità per i subappaltatori) è sanzionato fino a € 500.000. Le infrazioni meno gravi sono sanzionate fino a € 30.000.
Slovenia – In linea generale la retribuzione italiana è più elevata, ma il mancato rispetto delle altre condizioni di lavoro (orario di lavoro, ferie, sicurezza, ecc.) può essere sanzionato fino a € 20.000 per l’azienda e € 2.000 per il suo responsabile
Francia – Non esiste una sanzione specifica correlata alla retribuzione minima, ma il lavoro sommerso (comprese le ore straordinarie non dichiarate) è punito con tre anni di reclusione e la multa di € 45.000
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- Individuazione contratto collettivo e retribuzione applicabile
- Individuazione principali norme e istituti vigenti nello stato di destinazione
- Parametrazione della retribuzione a quella italiana
- Compilazione Lettera d’incarico alla trasferta (LOA)