Spesso i nostri clienti ci chiedono se è possibile inviare in trasferta all’estero i lavoratori somministrati. Molte volte abbiamo questa informazione all’ultimo momento, in quanto l’azienda tende a considerare i lavoratori temporanei come se fossero a tutti gli effetti alle sue dipendenze.
Ne abbiamo già parlato in un nostro precedente articolo, ma vogliamo approfondire l’argomento.
Che differenza c’è tra i lavoratori dipendenti e i somministrati (o temporanei)?
Il lavoro dipendente è regolato da un contratto tra il datore di lavoro e il lavoratore. I rapporti contrattuali, compresi quelli economici, avvengono tra due soggetti.
Il lavoro somministrato coinvolge, invece, tre soggetti:
- l’Agenzia di somministrazione, che è il datore di lavoro a tutti gli effetti;
- il lavoratore somministrato, che è alle dipendenze dell’Agenzia;
- l’azienda che lo utilizza, detta appunto “utilizzatore”, che impiega il lavoratore nella propria attività, e può avere l’esigenza di inviarlo in trasferta all’estero.
L’Agenzia ha due contratti: uno con il lavoratore e uno con l’utilizzatore.
I lavoratori temporanei possono andare in trasferta all’estero?
La risposta non è scontata e bisogna verificare sempre caso per caso, attivandosi con congruo anticipo.
In Svizzera, ad esempio, i lavoratori possono essere distaccati solo dal loro datore di lavoro, ed è vietato inviare lavoratori somministrati.
L’Agenzia di somministrazione può operare nel Paese ospitante?
È la prima domanda che dobbiamo porre alla stessa Agenzia, che ci deve dare riscontro.
Le Agenzie di somministrazione, per poter operare in Italia, devono essere dotate di un’apposita autorizzazione dell’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro), che viene rilasciata a fronte di adeguate garanzie e verifiche.
L’autorizzazione italiana è valida in tutta l’Unione europea, ma possono essere richiesti ulteriori adempimenti in funzione del Paese ospitante, come la registrazione presso le autorità locali, non solo a livello nazionale, ma talvolta anche provinciale o regionale.
In caso di risposta positiva, come si procede?
L’Agenzia è a tutti gli effetti datore di lavoro e deve svolgere in proprio gli adempimenti necessari, che variano in base al Paese ospitante.
In primo luogo, deve garantire ai lavoratori somministrati lo stesso trattamento economico spettante ai lavoratori alle dipendenze dell’utilizzatore cioè, quello vigente in funzione delle norme di Legge o di Contratto Collettivo vigenti nel Paese di destinazione (questo vale per i Paesi UE/SEE).
Qual è il flusso di attività da svolgere?
Utilizzatore:
- Verifica il Contratto Collettivo e le condizioni di lavoro applicabili al lavoratore nel Paese ospitante
- Comunica tutte le informazioni necessarie all’Agenzia di somministrazione, che in genere vengono richiesti tramite apposita modulistica
Agenzia di somministrazione:
- Compila la Letter of Assignment (LOA) con le informazioni fornite dall’utilizzatore
- Presenta alle autorità locali le notifiche e ogni altra documentazione richiesta per Legge
- Predispone e conserva tutti i documenti necessari
Le informazioni sul trattamento da riservare al lavoratore devono essere fornite con congruo anticipo all’Agenzia di somministrazione, che deve avere il tempo di preparare tutto il necessario.
È bene quindi attivarsi con qualche settimana di anticipo, ma anche prima se l’Agenzia dovesse essere obbligata a registrarsi presso le autorità locali.
Cosa fa TradeCube?
Svolge tutte le attività a carico dell’utilizzatore, cioè:
- Individuazione Contratto Collettivo e retribuzione applicabile
- Individuazione principali norme e istituti vigenti nello stato di destinazione
- Comunicazione all’Agenzia di somministrazione di tutti i dati necessari