TradeCube accompagna le imprese italiane nelle trasferte internazionali, ma non dimentichiamo che ci sono molti datori di lavoro stranieri che inviano il proprio personale a prestare servizi in Italia. Come abbiamo spiegato in questo articolo – la burocrazia italiana è tutt’altro che semplice. Il set di regole previsto dal D.Lgs. 136/2016, che recepisce le direttive UE in materia di distacco, è tra i più complessi d’Europa.
Adempimenti per i lavoratori stranieri in trasferta in Italia – Servono due figure
- “…un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali” art. 10 comma 4;
- “ …un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti” art. 10 comma 3 lettera b).
Il comma 3 lettera b) prosegue anche dicendo che in difetto di nomina “… la sede dell’impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi”.
Osserviamo che, salvo casi particolari, non appare opportuno che gli atti e i documenti che riguardano il datore di lavoro straniero siano ricevuti nella sede del cliente italiano, per ovvie ragioni di riservatezza.
Dove si devono trovare fisicamente queste due figure?
Per quanto attiene al rappresentante non ci sono dubbi: si deve presentare in Italia solo in caso di necessità. Evidentemente non è pensabile che un soggetto con il potere di agire in nome del datore di lavoro sia presente sul luogo di ogni trasferta.
Per quanto attiene al referente, le parole “elettivamente domiciliato in Italia” lasciano spazio a varie interpretazioni.
La norma prevede anche la conservazione di un set di documenti
I documenti, tradotti in italiano, devono essere conservati per due anni e comprendono:
- Il contratto di lavoro
- I cedolini paga e la prova del pagamento
- Il registro dettagliato delle presenze
- La comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documento equivalente
- Il certificato A1
Dove devono essere conservati i documenti?
La norma non lo dice e la prassi prevede che debbano essere disponibili al momento dell’accesso ispettivo.
I documenti devono essere quindi sul cantiere? Oppure in possesso del referente elettivamente domiciliato in Italia, che potrebbe trovarsi a centinaia di km dal cantiere?
Che cos’è la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro?
Per noi italiani è chiarissimo, si tratta del modello Unilav/Cob. Per la maggior parte dei datori di lavoro stranieri trattasi di un documento che non esiste.
E’ infatti il contratto di lavoro il documento che, firmato da entrambe le parti, sancisce la regolarità e definisce le condizioni del rapporto di lavoro.
E allora come fare a produrre un documento che non esiste? E quali sono i “documenti equivalenti” considerati validi? Soprattutto considerando che è prevista una sanzione da 2.000 a 6.000 euro.
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