Leggende Metropolitane:
“Nell’Unione Europea vige la libertà di circolazione di persone e merci, quindi posso inviare i miei lavoratori all’estero in trasferta liberamente, dove mi pare, senza alcun tipo di adempimento”
L’avvento del mercato unico ha permesso di fatto la libera circolazione delle persone e delle merci, ma ogni stato coinvolto ha conservato i propri standard sociali. E’ diventata frequente la pratica di impiegare lavoratori a basso costo in nazioni dove il costo del lavoro è nettamente più elevato, di fatto sfruttando i lavoratori e praticando concorrenza sleale all’interno dei mercati. Vengono quindi pubblicate due direttive UE, la 96/71/EC del 16/12/1996 e la 2014/67/EU del 15/05/2014 che hanno lo scopo principale di tutelare i lavoratori e la concorrenza, contrastando gli appalti illeciti ed evitando il cosiddetto “dumping sociale“.
Genesi di una leggenda metropolitana
Ma come è possibile, se la normativa risale a oltre 20 anni fa, che questa leggenda metropolitana sia così radicata? Che ci crediate o meno, è una questione di terminologia. Ricostruiamo l’equivoco: la direttiva è relativa al “distacco transnazionale dei lavoratori”; in Italia il termine ͞distacco͟è storicamente riferito alle previsioni della Legge Biagi (D.Lgs. 276/03), che non ha nulla a che vedere con il tema che trattiamo. Il distacco, infatti, ai sensi dell’art. 30 della Legge Biagi, consiste in un provvedimento organizzativo con il quale il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa, pur mantenendoli alle proprie dipendenze.
Peraltro, perché il distacco sia lecito, è necessario che soddisfi delle condizioni tassative sulle quali qui non ci soffermiamo. Le imprese, l’amministrazione finanziaria italiana ed i CCNL italiani più rappresentativi qualificano da sempre l’invio temporaneo di lavoratori all’estero, per svolgere uno specifico servizio, come trasferta, ovvero un mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa con previsione certa di rientro nella sede di lavoro originaria.