L’INPS ha pubblicato una guida per i lavoratori dipendenti in malattia che si trovano temporaneamente all’estero.
I lavoratori all’estero mantengono il diritto all’indennità di malattia erogata dall’INPS e dal datore di lavoro, ma debbono necessariamente svolgere tutti gli adempimenti richiesti dalla Legge, che consistono principalmente nell’ottenere un certificato dal medico o dall’entità locale abilitata a certificare gli stati di malattia e nella sua trasmissione all’INPS ed al datore di lavoro.
Il certificato deve essere redatto in base alla normativa del paese ospitante, ma deve contenere tutti i dati richiesti dalla normativa italiana:
- intestazione
- dati anagrafici del lavoratore
- prognosi
- diagnosi di incapacità al lavoro
- indirizzo di reperibilità
- data di redazione
- timbro e firma
Il lavoratore sarà obbligato anche all’estero a rispettare le fasce di reperibilità previste dalla normativa italiana.
Paesi diversi, regole diverse
Le regole da seguire variano in funzione del luogo ove si trova il lavoratore:
- paese UE / SEE /Svizzera
- paesi convenzionati
- paesi non convenzionati
I dettagli sono al link: https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Guida_sulla_certificazione_malattia_estero.pdf
L’INPS può avviare con gli istituti previdenziali degli altri paesi europei approfondimenti legati alla tutela della malattia, riconoscendo la validità delle certificazioni locali.
Ad esempio per la certificazione della malattia intervenuta in Polonia l’unico modulo valido è il cosiddetto “ZUS-ZLA”, da trasmettere entro 2 gg all’INPS di competenza.