In base al quadro normativo vigente nel nostro Paese è possibile apporre la dicitura “Made in Italy” quando i prodotti hanno origine italiana, ai sensi della normativa europea sull’origine di cui al Codice Doganale.
L’indicazione «100% made in Italy», «100% Italia», «Tutto italiano», e similari, è riservata ai prodotti che, oltre ad essere “Made in Italy” ai sensi della normativa doganale vigente, sono realizzati interamente in Italia, in quanto il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano, ai sensi dell’art. 16 del D.L. 135/2009.
L’art. 16 del D.L.135/2009 disciplina e tutela specificamente i prodotti interamente realizzati in Italia mentre l’art. 4, comma 49, della legge 350/2003 disciplina i casi in cui i prodotti rechino false o fallaci indicazioni di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine di cui al Codice Doganale.
Si tratta, dunque, di due diverse tipologie di violazioni i cui presupposti sono parzialmente diversi e non esattamente sovrapponibili.
Contenuto realizzato dall’Avv. Rosanna Perna e disponibile sul sito: http://pernastudiolegale.com