Import Gran Bretagna dopo la Brexit – IVA, dazi, dogane

L’operatore che acquista regolarmente beni dalla Gran Bretagna deve essere consapevole di alcuni cambiamenti che implicano verifiche accurate e, in vari casi, un cambio di strategia.

L’import nel dopo Brexit – IVA

Al momento dell’importazione l’IVA deve essere versata alla Dogana, a meno che venga presentata dichiarazione d’intento. Questo può avere un enorme impatto finanziario sui conti dell’impresa, perché fino al 31/12/2020 l’IVA veniva assolta con il metodo del reverse charge, quindi senza alcuna movimentazione finanziaria.

Utilizzare la dichiarazione d’intento comporta naturalmente un’erosione del plafond. Se l’operatore riveste anche la figura di esportatore verso la Gran Bretagna la formazione del plafond non subisce modifiche, perché esso si genera indipendentemente dalla natura dell’operazione non imponibile, sia essa un’esportazione o una cessione intraUE.

Il dazio all’importazione dal Regno Unito

Le merci importate potrebbero ora essere soggette a dazio. Alla luce dell’accordo del 24/12/2020 tra UK e UE, il dazio non è dovuto se le merci sono accompagnate da dichiarazione di origine preferenziale UK.

Accertatevi quindi al momento dell’ordine che il fornitore sia in grado di presentare e che effettivamente presenti in dogana la dichiarazione d’origine, perché in caso contrario potreste trovarvi a fronteggiare costi inaspettati per l’importazione della merce.

L’origine preferenziale

Anche se il fornitore certifica l’origine preferenziale Gran Bretagna le verifiche non sono finite, perché l’origine preferenziale GB non è l’origine preferenziale UE.

Se fino al 31/12/2020 era possibile esportare prodotti originari della Gran Bretagna rilasciando dichiarazione di origine preferenziale nell’ambito di un accordo di libero scambio con l’Unione Europea, oggi non si può più fare, perché dal 2021 quella merce non è più originaria dell’Unione.

Anche le long term declaration rilasciate ai clienti esportatori nel 2020, con validità che si estende dopo il 31/12/2020 dovranno essere attentamente riesaminate ed eventualmente revocate, perché i prodotti originari della Gran Bretagna non contribuiscono più a conferire l’origine preferenziale UE ai prodotti ed alle merci.

Disclaimer: The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances. Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di offrire informazioni orientative alle imprese. Vi invitiamo a chiedere una consulenza specialistica relativamente alla Vostra situazione specifica.

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