Cosa significa fallace indicazione dell’origine? Lo spiega questo articolo dello Studio Legale Perna.
La lettera della norma
La violazione prevista e disciplinata dall’art.4, comma 49bis, della Legge 350/2003 espressamente dispone: “Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalita’ tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.
“Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui e’ avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000”.
Valutazione effettiva dell’inganno al consumatore
Evidentemente, la norma in esame, pur delineando una fattispecie nella quale la condotta sanzionata non è tassativamente indicata, nel senso che la fallace indicazione è da individuare nelle modalità che di volta in volta possano indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, risulta delimitata da due condizioni alternative individuate dalla stessa norma.
Difatti, a configurare la fallace indicazione, non è sufficiente la pur mutevole modalità idonea a trarre in inganno il consumatore circa l’origine italiana ma è necessario che la modalità ritenuta ambigua si realizzi in assenza di indicazioni, evidentemente ulteriori rispetto a quelle ritenute non idonee, precise ed evidenti circa l’origine della merce ovvero, alternativamente, in assenza di una attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.
In altri termini, pur in presenza di una modalità di uso del marchio che potrebbe indurre in inganno il consumatore circa l’origine italiana del prodotto, non si realizza la fattispecie di fallace indicazione qualora vi siano ulteriori indicazioni precise ed evidenti circa l’origine del prodotto ovvero qualora le merci siano accompagnate dall’attestazione del titolare del marchio stesso circa le informazioni che saranno rese in fase di commercializzazione del prodotto.