Quando le imprese italiane acquisiscono appalti importanti all’estero e nell’Unione Europea, deve essere sempre valutato l’obbligo di istituire una Stabile organizzazione nel paese in cui vengono prestati i servizi.
Istituire una stabile organizzazione significa diventare a tutti gli effetti un contribuente assoggettato alla fiscalità dello stato estero, nell’ambito delle previsioni delle convenzioni contro la doppia imposizione.
Che differenza c’è tra la stabile organizzazione e la rappresentanza IVA?
La rappresentanza o identificazione IVA comporta l’apertura di una partita IVA nello stato interessato e lo svolgimento di tutti gli adempimenti IVA vigenti in loco.
Ad esempio:
- Emissione fatture con regole e aliquote IVA locali
- Tenuta dei registri
- Liquidazione dell’IVA e comunicazioni/dichiarazioni periodiche
- Sdoganamento delle merci all’import
Si tratta di una gestione fondamentalmente semplice, in quanto l’impresa non diventa contribuente nello stato estero, ma semplicemente vi assolve l’IVA. Dopo avere svolto i primi adempimenti la gestione non comporta complessità particolari e TradeCube offre questo tipo di servizio tramite i suoi corrispondenti.
La stabile organizzazione è invece una struttura che prevede adempimenti ben più complessi, perchè ha lo scopo di attrarre a tassazione nello stato estero o UE i redditi che vi sono prodotti, in base alle convenzioni internazionali o alle norme locali. Dovrà quindi, oltre ad assolvere gli obblighi IVA, avere un numero di codice fiscale e determinare le imposte da versare in relazione all’attività svolta all’estero/UE, nel rispetto della legislazione e degli adempimenti vigenti sul posto.
In caso di assidua attività svolta in uno stato estero o UE è certamente da valutare, in alternativa all’istituzione della stabile organizzazione, la costituzione di una società di diritto estero. La convenienza o l’opportunità di tale scelta sono da analizzare con riferimento alle singole situazioni specifiche.
Quando deve essere istituita la stabile organizzazione?
Non esiste una risposta univoca a questa domanda: diciamo che è doveroso svolgere una due diligence preliminare quando sappiamo che l’attività oltreconfine durerà più di sei mesi. La sussistenza degli obblighi legati alla stabile organizzazione dipende in primo luogo dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, che possono essere trovate sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Inoltre, dipende dalla normativa della nazione ospitante e dalla copiosa giurisprudenza, non sempre lineare, che si è formata sul tema.
Dubbi interpretativi da approfondire caso per caso
Un esempio?
- Qual è la definizione di “cantiere” nelle varie normative?
- Quando si parla di durata (es. 12 mesi) si intende una presenza continuativa oppure anche frammentata?
- Quali sono i lavori considerati di carattere preparatorio e ausiliario?
- E se i lavori da svolgere fanno parte di un appalto complesso di durata pluriennale?
Le definizioni (e non solo) sono soggette a interpretazioni differenti da stato a stato, che l’evoluzione della giurisprudenza in materia modifica con il passare del tempo.
Le valutazioni devono essere necessariamente svolte in collaborazione con un professionista del posto il quale, oltre alla perfetta conoscenza della normativa, vive la realtà locale e ha “il polso” della situazione.
18/07/2021