Un caso particolare di non imponibilità IVA è quello previsto dall’art. 8-bis del DPR 633/72 e relativo alla navigazione d’alto mare. Riguarda principalmente i fornitori abituali degli armatori, ma capita spesso che le imprese manifatturiere che non operano abitualmente in questo campo ricevano richieste di emettere le fatture senza l’addebito dell’IVA, in quando i prodotti o i servizi ceduti sono destinati alla navigazione d’alto mare.
Dichiarazione nautica per la navigazione in alto mare
L’Agenzia delle Entrate il giorno 15/07/2021 ha messo a disposizione il software “dichiarazionenautica” con la quale sarà possibile inviare la nuova dichiarazione di navigazione in “alto mare”.
Questa dichiarazione serve al cliente per richiedere l’applicazione del regime di non imponibilità IVA secondo l’art. 8-bis del DPR 633/72 al prestatore di servizi relativi alla manutenzione, riparazione, modificazione di navi e al fornitore di beni destinati alle navi.
Il cliente dovrà inviare copia della dichiarazione e della ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di trasmissione al proprio fornitore, in modo che quest’ultimo possa procedere al riscontro dell’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate.
Da quando valgono queste regole?
Le nuove regole di applicazione dell’IVA, sulla base della dichiarazione presentata dal cliente, saranno efficaci a partire dalle operazioni “la cui data fattura decorre” dal 14 agosto 2021.
Che cosa cambia in fattura?
Analogamente a quanto succede per le Dichiarazione d’Intento, dovranno essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione telematico in fattura.
Quali sono le sanzioni?
Il nuovo regime sanzionatorio prevede sanzioni amministrative pari dal 100% al 200% dell’imposta, oltre al pagamento dell’ IVA, per violazioni connesse all’applicazione dell’art. 8-bis.
Le violazioni si applicano, tra gli altri, ai:
- Soggetti passivi che effettuano operazioni senza addebito dell’IVA in mancanza della dichiarazione di “alto mare”
- Fornitori che effettuano operazioni non imponibili IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione
Articolo a cura di Anna Cortesi e Diego Aceti. Photo by Alexander Bobrov from Pexels