Le misure antidumping si applicano a mezzo dazi ad valorem che si aggiungono al dazio tariffario normalmente previsto per la tipologia di merce avente un determinato codice N.C e vengono istituiti per compensare il cosiddetto margine di dumping che si realizza all’atto dell’ importazione del prodotto fabbricato in determinati Paesi per il fatto che il prezzo praticato all’esportazione da tali Paesi e da taluni produttori è risultato inferiore a quello normalmente praticato al loro interno (valore normale), circostanza viziante, in quanto idonea ad alterare le regole del libero mercato e a discriminare i prodotti comunitari in favore dei prodotti di importazione.
Nella pratica, la misura antidumping è istituita a seguito di una inchiesta amministrativa condotta dalla Commissione europea sulla base di una denuncia scritta di potenziale alterazione delle regole del mercato, normalmente presentata da persone fisiche o giuridiche nell’interesse di un’industria comunitaria e con il legittimo scopo di tutelare tale industria dal pregiudizio che conseguirebbe dall’ immissione in consumo di prodotti importati a prezzi non sostenibili dall’industria europea .
La Commissione Europea conduce tale inchiesta attraverso un iter procedimentalizzato, previsto dal Regolamento di base, che prevede la valutazione del prodotto di derivazione extracomunitaria, la verifica della sussistenza del potenziale pregiudizio basandosi su elementi di prova positivi e su fattori economici pertinenti ed, infine, l’ascolto delle parti interessate che ne facciano richiesta a seguito di comunicazione ufficiale dell’avvio dell’inchiesta.
Le parti interessate possono essere i Produttori ma anche gli Importatori del prodotto, se noti, in quanto pregiudicate dall’istituzione da siffatta misura che può colpire sia un particolare settore, indiscriminatamente in base alla sua provenienza, sia, e solo se specificato, un particolare Fornitore del prodotto (vedasi Regolamento ce 1225/2009 del Consiglio, noto come regolamento di base relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e pubblicato sulla GU L 343).
L’art. 14 del Reg. 1225/2009 (Regolamento base) espressamente dispone che: “I dazi antidumping provvisori o definitivi sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l’aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo”.
Articolo riproposto dal sito web dell’Avv. Rosanna Perna,www.pernastudiolegale.com