Dopo avere affrontato tutti i temi legati alle trasferte all’estero in tempo di Covid, TradeCube torna sull’argomento con un approfondimento molto importante sul tema delle responsabilità del datore di lavoro.
Come abbiamo già scritto, il DL 17/03/2020 n. 18 (Cura Italia), convertito in legge 27/2020, ha chiarito che l’infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro è tutelata dall’INAIL quale infortunio sul lavoro.
L’istituto potrebbe quindi accertare responsabilità penali e civili qualora ne sussistano i presupposti, vale a dire il nesso di causalità e la colpa del datore di lavoro, ed effettuare le relative azioni, che possono avere gravi conseguenze non solo economiche sul datore di lavoro.
Covid-19 Responsabilità del datore di lavoro in occasione di trasferte all’estero
Questo tema è stato sottovalutato dall’industria manifatturiera, in quanto, ad un esame superficiale, la problematica interessa prevalentemente chi opera in ambito sanitario o in attività a stretto contatto con il pubblico.
Non è così, in quanto la fattispecie può riguardare il dipendente che si ammali nel corso o al rientro da una trasferta all’estero: in tal caso l’occasione di lavoro sarebbe evidente e facilmente dimostrabile.
Cosa prevede la Legge a questo riguardo?
L’art. 2087 del codice civile prevede che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
L’art. 29-bis della Legge 40/2020, che ha convertito il DL 8 aprile 2020 n. 23 (Liquidità), ha confermato ciò che già aveva anticipato l’INAIL con la circolare n. 22 del 20/05/2020 e cioè che il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall’art. 2087 del Codice Civile se applica le prescrizioni contenute nel Protocollo Condiviso del 24/04/2020 e dei protocolli di settore.
Come si tutela il datore di lavoro?
I Protocolli Condivisi citati dalla normativa riguardano il lavoro in Italia e tra l’altro prevedono tuttora il divieto di effettuazione delle trasferte di lavoro, anche se già programmate… Il divieto è stato interpretato, ad esempio dal protocollo Territoriale della Provincia di Bergamo del 05/05/2020, con riferimento a trasferte non necessarie né indifferibili, che possono essere facilmente rinviate o sostituite da collegamenti web o telefonici.
Resta il fatto che i Protocolli Condivisi sono solo parzialmente applicabili alle trasferte all’estero, che coinvolgono, solo per citare qualche esempio, spostamenti, mezzi di trasporto, soggiorni in strutture alberghiere ed operatività presso aziende, cantieri, stabilimenti di terzi.
Per questa ragione il datore di lavoro che invia i dipendenti in trasferta all’estero deve necessariamente adottare un disciplinare ad hoc o integrare quello esistente, in accordo con le rappresentanze sindacali e coinvolgendo il medico del lavoro, dopo un’accurata valutazione dei rischi: il datore di lavoro deve infatti dimostrare di avere posto in essere tutte le misure possibili per tutelare la salute del lavoratore inviato in missione.
La collaborazione del medico competente è fondamentale
Il medico competente è un attore importantissimo nella prevenzione e nella gestione dei contagi. Il medico deve attivare il Protocollo sanitario per le trasferte all’estero, deve essere informato della programmazione delle trasferte, in quanto è il solo a conoscere particolari situazioni di fragilità che potrebbero rendere i lavoratori non idonei alla missione.
Il dipendente deve essere informato
Attenzione particolare deve essere posta sull’informazione da dare al lavoratore dipendente, che deve essere posto nelle condizioni di conoscere le misure anticontagio e le precauzioni da prendere in ogni occasione.
Deve inoltre ricevere istruzioni precise sul comportamento da adottare in caso di contagio o sospetto contagio mentre si trova in trasferta ed essere posto nelle condizioni di reperire il medico competente o di chiamare i servizi messi a disposizione dalle eventuali assicurazioni stipulate dall’azienda.