Covid-19 e lavoratori in rientro da vacanze all’estero: tampone obbligatorio?

In questi giorni di fine agosto, a TradeCube stiamo già ricevendo molte richieste relative al rientro al lavoro dei dipendenti che sono stati in vacanza in Croazia, Spagna, Malta e Grecia (elenco che potrebbe allungarsi nei prossimi giorni).  

I datori di lavoro sono preoccupati in quanto vorrebbero evitare che i lavoratori rientrassero in azienda prima di avere avuto l’esito negativo del tampone e ci chiedono come comportarsi. Vogliamo quindi riepilogare in questa news tutte le domande ed i dubbi che ci sono stati presentati in questi giorni. 

Cosa dicono le norme in caso di rientro del lavoratore da un paese a rischio Covid-19:  

  • Non c’è alcun obbligo per chi è rientrato in Italia da queste quattro nazioni prima del 13 agosto 
  • In linea generale la quarantena è considerata malattia e trattata come tale (art. 26 DL 28/2020) 
  • L’ordinanza del Ministero della salute prevede l’isolamento fiduciario in attesa del test, ma le varie Regioni hanno interpretato in modo difforme questo obbligo. In particolare Lombardia ed Emilia Romagna non prevedono obbligo di isolamento fiduciario, mentre il Veneto prevede che gli interessati rimangano al proprio domicilio ed il Piemonte prevede l’isolamento fiduciario
  • Le ordinanze citate non coinvolgono in alcun modo i datori di lavoro.  
  • E’ fatto assoluto divieto ai datori di lavoro di effettuare accertamenti sullo stato di salute dei lavoratori. Il divieto è previsto dall’art. 5 dello Statuto dei lavoratori ed è stato ribadito in modo molto deciso dal garante della privacy https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9343635 
  • E’ parimenti vietato chiedere ai lavoratori autocertificazioni. Le uniche due notizie autocertificabili sono il fatto di non essere stato a contatto negli ultimi 14 gg con persone risultate positive e di non essere stato negli ultimi 14 gg in zone a rischio (che allo stato attuale comprendono anche l’Italia, visto lo stato di pandemia…) https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro 

In pratica: 

  • Il datore di lavoro non ha titolo né di sapere dove sono andati in vacanza i dipendenti né di accertare il fatto che abbiano effettuato un tampone con esito negativo e nemmeno può rifiutare la prestazione lavorativa che il dipendente vuole svolgere. 
  • Anche se l’azienda venisse a conoscenza dei luoghi di vacanza dei lavoratori, non potrebbe comunque effettuare delle discriminazioni in funzione della località.  
  • L’unico modo per effettuare eventuali accertamenti sullo stato di salute dei dipendenti è tramite il medico competente: in ogni caso l’azienda non ha la possibilità di sapere se il lavoratore abbia fatto il tampone ed il relativo risultato, ma avrà solo un certificato di idoneità da parte del medico competente. 
  • Ciò che l’azienda potrebbe fare è promuovere, in collaborazione con il medico competente, un programma gratuito di screening in favore dei dipendenti, anche in cooperazione con le autorità sanitarie, ma il tutto su base volontaria e senza che il datore di lavoro possa conoscerne i risultati. 
  • Il lavoratore, se non è in possesso di certificato di malattia, può operare in regime di smart working, ma in assenza di accordo in tal senso non è possibile imporlo. Il dipendente in malattia per isolamento fiduciario non può in ogni caso lavorare in smart working.

E se i dipendenti sono stati in trasferta in queste nazioni?  

  • In tal caso il datore di lavoro è a conoscenza del viaggio, che è stato effettuato per ragioni di lavoro. In questo caso riteniamo che il datore di lavoro sia tenuto ad accertare, tramite il medico competente, l’idoneità del lavoratore al rientro in azienda. 
  • Nella Regione Veneto esiste un’apposita ordinanza per le trasferte di lavoro, che impone precisi obblighi ai datori di lavoro https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4275256 

Vacanze e trasferte in località extra Schengen/extraUE, Romania, Bulgaria 

  • Chi rientra (o chi è stato negli ultimi 14 gg in uno di questi stati) è soggetto obbligatoriamente ad isolamento fiduciario per 14 gg, che viene trattato a tutti gli effetti come malattia. 

E se il dipendente invia il certificato di tampone negativo? 

  • In qualsiasi caso, se il dipendente di sua spontanea volontà e senza essere sollecitato trasmette certificato di tampone negativo l’azienda ne prende atto. 

Riportiamo sotto alcuni link utili per tutte le informazioni del caso relative a Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto e ricordiamo il ruolo centrale del medico competente, che deve fattivamente cooperare con il datore di lavoro per individuare le misure più adatte alla prevenzione dei contagi in azienda. 

Tenete in ogni caso presente che la situazione è in continua evoluzione: Vi invitiamo a consultare spesso i siti delle autorità per eventuali aggiornamenti.

L’ordinanza del Ministero della Salute del 12/08/2020 prevede, tra l’altro: 

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o  antigenico,  da effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell’arrivo   in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero  entro  48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di  riferimento. In  attesa  di  sottoporsi  al  test  presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono  sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.  

Ordinanza sul rientro dai paesi esteri a rischio Coronavirus.

Le Regioni hanno interpretato in modo difforme l’obbligo di quarantena:  

LOMBARDIA 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/ordinanza-ingresso-italia

L’Ordinanza n. 597 di Regione Lombardia del 15 agostodispone che le persone residenti o domiciliate (anche temporaneamente) in Lombardia che rientrano nel territorio regionale dal 15 agosto e fino al 10 settembre, in attesa di effettuare il test, non devono sottostare all’isolamento fiduciario, ma devono utilizzare la mascherina in tutti i contatti sociali, limitare gli spostamenti allo stretto necessario (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o salute) e osservare rigorosamente tutte le misure igienico sanitarie 

Alcune ATS, tra le quali Milano, raccomandano l’isolamento domiciliare ove possibile: alcuni link utili 

http://www.ats-bg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17762

https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIENTRI-DALLESTERO-IN-ITALIA-CHE-FARE

https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2153-coronavirus-se-rientri-dall-estero.html

https://www.ats-insubria.it/news/6106-nuove-disposizioni-per-rientro-da-malta-spagna-croazia-e-grecia

https://www.ats-brescia.it/contenuto-web/-/asset_publisher/Gj9ZAWqZPys2/content/coronavirus-attenzione-a-chi-entra-in-italia

EMILIA ROMAGNA 

stabilisce che l’isolamento fiduciario non è necessario 

https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-tampone-obbligatorio-per-chi-rientra-da-spagna-grecia-croazia-e-malta-disponibile-la-piattaforma-regionale-con-cui-comunicare-il-rientro

https://www.ausl.re.it/comunicazione/comunicati-stampa/covid-19-nuove-norme-merito-all%E2%80%99isolamento-fiduciario-chi-rientra-italia-da-grecia-croazia-malta-e-spagna

VENETO  

L’ordinanza prevede che: “In attesa dell’esito del test i soggetti rimangono presso la propria residenza o dimora” 

https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4275256

PIEMONTE 

Prevede l’isolamento fiduciario trattato come malattia 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-08/faq_2_ordinanza_ministeriale_13_ago_2020.pdf

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