E’ una clausola inserita nei contratti internazionali e domestici che esonera le parti da responsabilità per danni dovuti a fatti non prevedibili né controllabili, che rendono l’esecuzione di un contratto impossibile o eccessivamente onerosa, oppure ne ritardano o sospendono l’adempimento.
Le leggi delle varie nazioni non disciplinano in modo uniforme la “forza maggiore”, quindi generalmente, in ambito internazionale ma non solo, le parti prevedono una clausola specifica nelle proprie pattuizioni contrattuali, oppure nelle condizioni generali di acquisto e di vendita.
Se non esiste un vero e proprio contratto, ma le transazioni sono supportate da documentazione commerciale (offerta, ordine, conferma d’ordine, corrispondenza, ecc), il vostro cliente o fornitore potrebbe avere delle condizioni generali d’acquisto e vendita. E’ importante reperire queste condizioni, che si possono trovare stampate sulla documentazione commerciale, sul sito internet, o possono essere richieste direttamente allo stesso cliente/fornitore, per verificare l’esistenza della clausola di forza maggiore ed il suo contenuto.
Il 28/02/2020 scrivevamo: Emergenza Coronavirus: nel contratto c’è una clausola di Forza Maggiore?
Molte aziende italiane si trovano oggi a non poter adempiere ai propri obblighi perché non ricevono la merce, non possono inviare i propri lavoratori all’estero, devono osservare periodi di quarantena o di chiusura o altro ancora.
Per i casi critici è opportuna un’assistenza legale, ma raccomandiamo in prima battuta di leggere attentamente i contratti in corso per verificare la presenza o meno di una clausola di forza maggiore, se tale clausola include fatti riconducibili agli avvenimenti attuali e quindi può liberare le parti dalla responsabilità.
E’ ovviamente opportuno inserire della clausole di forza maggiore nei contratti che stiamo ed andremo a stipulare, e/o delle clausole di salvaguardia con riferimento agli effetti dell’emergenza coronavirus.
Ed oggi 18/11/2020 – Emergenza Coronavirus: è ancora Forza Maggiore?
L’emergenza sanitaria Covid-19 è tuttora in corso e sta interessando tutto il globo. Ad oggi non si tratta più di un fatto non noto ed imprevedibile, quindi quando stipuliamo un contratto è raccomandabile tutelarsi con clausole di salvaguardia mirate che possono riguardare, a puro titolo esemplificativo:
- Ritardi nella consegna o nell’esecuzione dei lavori per necessità di effettuare periodi di quarantena, impossibilità di recarsi presso il cliente/cantiere, difficoltà negli approvvigionamenti e nei trasporti
- Maggiori costi dovuti alle restrizioni alla movimentazione delle persone, che possono imporre periodi di quarantena all’estero pagata dal datore di lavoro, test sanitari o permessi particolari, maggiori spese di viaggio, vitto ed alloggio