Cosa si intende quando si parla di Consignment Stock e Call-Off stock? I due casi sono analoghi e consistono in un contratto con il quale il venditore deposita dei beni nello stato UE del cliente, perché quest’ultimo se ne possa approvvigionare quando ne ha la necessità. Il cliente ne detiene l’esclusiva sull’acquisto, tenendoli presso un deposito di sua proprietà, o di un soggetto terzo, senza che ne venga però trasferita la proprietà.
L’operazione commerciale, ai fini IVA, si perfeziona solo quando cliente preleva i beni, e gli effetti si producono in quel momento.
Fino al 31/12/2019, tale contratto richiedeva, in alcuni casi, l’identificazione IVA nello stato del cliente.
Dal 1/1/2020 armonizzata la disciplina
Le regole, a partire dal primo gennaio 2020, sono state uniformate in tutta l’Unione Europea in applicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1912, che ha aggiunto nella Direttiva IVA un’apposita sezione.
La “sospensione” IVA dura al massimo 12 mesi
Di conseguenza, le aziende italiane potranno porre in essere contratti di consignment stock o call-off stock senza adempimenti nell’altro stato membro, fissando per questi casi il momento impositivo al momento del prelievo. Tuttavia la “sospensione” può durare per 12 mesi. Scaduto tale termine il venditore diventa debitore di IVA nei confronti dello stato italiano deve necessariamente identificarsi ai fini IVA nell’altro stato membro.
Gli altri adempimenti: registro e Intrastat
Da notare che è necessario un monitoraggio: le movimentazioni delle merci devono essere dettagliatamente inserite su un apposito registro di carico e scarico. Inoltre, all’inizio della spedizione dovrà essere compilato il modello Intrastat, con identificazione del destinatario.