Cessioni UE senza IVA: occhio a VIES e prova…

Dal 1 gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove norme in ambito UE per quanto riguarda le cessioni intracomunitarie. Il rispetto integrale di queste regole è condizione necessaria per poter vendere nella UE senza addebitare l’IVA.

Definizione di Cessione UE

La cessione di beni effettuata da un operatore italiano si definisce “cessione intracomunitaria” (art. 41 DL 331/93), e quindi può essere fatturata senza addebito di iva, solo se:

  • Prevede il trasferimento della proprietà a titolo oneroso
  • E’ effettuata tra due operatori economici: un cedente italiano ed un acquirente in possesso dello “status” di operatore economico in un’altra nazione UE
  • Esiste la prova del trasferimento fisico delle merci tra l’Italia ed un altro stato dell’Unione

Cosa cambia dal 2020

Prova della cessione UE

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912, entrato in vigore in tutti gli stati dell’Unione il 01/01/2020, prevede che le operazioni intracomunitarie siano debitamente documentate. Si precisa che i documenti probatori, come elencati nel nostro articolo sulle regole per la prova della cessione IntraUE devono essere:

  • Non contraddittori
  • Rilasciati da soggetti indipendenti l’uno dall’altro
  • Necessariamente predisposti e conservati a corredo della cessione UE

Identificazione dei soggetti

I due soggetti (acquirente e venditore) devono essere operatori economici iscritti al VIES, il sistema europeo di scambio di informazioni relative all’IVA. E’ necessario quindi verificare sul sito dell’Unione Europea se la partita IVA del nostro cliente è valida.

Il controllo deve essere effettuato con una certa frequenza:

  • Nuovi clienti: sia in fase di offerta che di fatturazione
  • Vecchi clienti: prevedere una verifica periodica, preferibilmente ad ogni fatturazione

Se la partita IVA non risulta valida sarete costretti ad emettere fattura con IVA al 22%, che il cliente non sarà molto propenso a pagare, soprattutto se ciò non è stato evidenziato in sede di offerta commerciale.

Per non addebitare l’IVA nelle cessioni UE occorre:

  1. Verificare sempre VIES e conservare l’esito
  2. Compilare correttamente il modello Intrastat
  3. Conservare tutte le prove della cessione UE come descritte dal regolamento
Disclaimer: The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances. Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di offrire informazioni orientative alle imprese. Vi invitiamo a chiedere una consulenza specialistica relativamente alla Vostra situazione specifica.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.