Dal primo di gennaio 2020 entreranno in vigore le nuove norme che riguardano le cessioni intracomunitarie (in ambito UE). Il rispetto integrale di queste regole è una condizione necessaria per poter vendere all’interno della UE senza dover addebitare addebitare l’IVA. In questo articolo affronteremo alcuni aspetti della nuova normativa.
Definizione di Cessione Intracomunitaria
La cessione di beni effettuata da un operatore italiano si definisce “cessione intracomunitaria” (art. 41 DL 331/93), e quindi può essere fatturata SENZA ADDEBITO DI IVA, solo se:
- Prevede il trasferimento della proprietà a titolo oneroso
- E’ effettuata tra due operatori economici: un cedente italiano ed un acquirente in possesso dello “status” di operatore economico in un’altra nazione UE
- Esiste la prova del trasferimento fisico delle merci tra l’Italia ed un altro stato dell’Unione
Cosa cambia dal 2020 in termini di cessioni intracomunitarie?
Prova della cessione UE
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912, che entrerà in vigore in tutti gli stati dell’Unione Europea il 01/01/2020 prevede che le operazioni intracomunitarie debbano essere debitamente documentate. Si precisa che i documenti probatori, come elencati nel nostro articolo le regole per la prova della cessione IntraUE devono essere:
- Non contraddittori
- Rilasciati da soggetti indipendenti l’uno dall’altro
- Necessariamente predisposti e conservati a corredo della cessione UE
Identificazione dei soggetti
I due soggetti (acquirente e venditore) devono essere operatori economici iscritti al VIES, il sistema europeo di scambio di informazioni relative all’IVA. E’ necessario quindi verificare sullo specifico sito UE se la partita IVA del nostro cliente è valida. Il controllo deve essere effettuato con una certa frequenza:
- Per i nuovi clienti: sia in fase di offerta che di fatturazione
- Per i vecchi clienti: prevedere una verifica periodica, preferibilmente ad ogni fatturazione
Se la partita IVA non risulta valida sarete costretti ad emettere fattura con IVA al 22%, che il cliente non sarà molto propenso a pagare, soprattutto se ciò non è stato evidenziato in sede di offerta commerciale.
In conclusione, per non essere costretti ad addebitare l’IVA occorre:
- Verificare sempre lo status VIES e conservare l’esito
- Compilare correttamente il modello Intrastat
- Conservare tutte le prove della cessione UE come descritte dal regolamento
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