L’impatto della Brexit, che abbiamo trattato su questo portale nelle scorse settimane e mesi, è particolarmente rilevante quando parliamo di IVA.
Le cessioni verso la Gran Bretagna sono esportazioni a tutti gli effetti
Le operazioni che fino al 31/12/2020 consideravamo cessioni intra UE, regolate dall’art. 41 del DL 331/1993, dal 2021 sono a tutti gli effetti esportazioni, con regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DPR 633/72, con riferimento alla lettera a) o b) a seconda di chi cura il trasporto e la spedizione.
Cambia di conseguenza anche la prova necessaria alla non imponibilità IVA, che sarà ora costituita dalla dichiarazione doganale di esportazione con MRN di uscita conclusa. La prova dell’esportazione dovrà essere acquisita entro 90 gg, con ulteriori 30 gg a disposizione per la sua regolarizzazione.
Subentra dal 1 gennaio 2021 l’obbligo di emettere fattura per gli acconti ricevuti, che non esiste in relazione alle operazioni intraUE.
Non sarà più necessario compilare i modelli intrastat né l’esterometro, in quanto le operazioni sono accompagnate da bolletta doganale.
Nulla cambia in relazione alla formazione del plafond per chi esporta verso la Gran Bretagna, perché il plafond si genera nello stesso modo sia per le cessioni intraUE che per le esportazioni.
Il caso dell’Irlanda del Nord
Al fine di evitare l’istituzione di una barriera fisica tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord è stato stabilito che, ai soli fini degli acquisti e delle cessioni di beni, il territorio dell’Irlanda del Nord continui a seguire le regole dell’unione Europea.
Bisognerà quindi continuare a porre particolare attenzione alla prova della cessione intraUE, costituita da un insieme di documenti che varia in funzione del soggetto che effettua il trasporto.
L’identificativo IVA dei soggetti passivi dell’Irlanda del Nord viene identificato con il prefisso “XI” e con tale prefisso è possibile fare la ricerca e la verifica sulla banca dati VIES.
Tutti gli acquisti e vendite di beni con l’Irlanda del Nord saranno a tutti gli effetti acquisti e cessioni intraUE, con tutti gli obblighi ad esse connesse, compresi intrastat ed esterometro quando necessari.
Le triangolazioni
Quando nella triangolazione intervengono un soggetto dell’Unione Europea ed un soggetto Extra-UE, in questo caso la Gran Bretagna, bisogna stare attenti a individuare la “triangolazione anomala”, che impone l’addebito di IVA al cliente.
Abbiamo già trattato diffusamente questo argomento in passato: La triangolazione anomale comporta il pagamento dell’IVA
Gli acquisti di beni e l’impatto finanziario
Gli acquisti di beni dalla Gran Bretagna sono ora importazioni, con il pagamento di IVA ed eventuali dazi. Il problema dell’imposizione daziaria è certamente rilevante, ma non bisogna trascurare gli aspetti finanziari del cambiamento. L’esportatore è spesso in difficoltà a causa del credito IVA, come abbiamo evidenziato nei precedenti articoli:
Il credito IVA dell’esportatore: la pianificazione
Il credito IVA dell’esportatore – Rimborso
Molti operatori risolvono o riducono il problema finanziario del credito IVA sta approvvigionandosi da fornitori dell’Unione Europea, assolvendo l’IVA con il sistema del reverse charge ad impatto finanziario pari a zero. Chi avesse fatto questa scelta con riferimento a fornitori della Gran Bretagna si trova ora a dover rimodulare le proprie strategie.
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