C’era anche TradeCube al Talent Mobility Summit organizzato da expath.global in partnership con Nestlers Group e Corporate Migration Center (COMIC). L’evento si è tenuto a Cluj Napoca, una delle più importanti e interessanti città della Romania, situata in Transilvania.
Talent Mobility Summit – Perché proprio in Romania?
Negli ultimi anni gli eventi interamente dedicati ai temi della mobilità internazionale si sono moltiplicati in tutta l’Europa, ma i più importanti restano quelli che si tengono in Romania e in Polonia. Questi due Paesi, infatti, sono i più importati outsourcer di manodopera in Europa e hanno a che fare, giornalmente, con un labirinto di regole e burocrazia per attuare la compliance.
L’evento e i relatori, provenienti da tutta l’Europa
Si è trattato di un evento straordinario, dedicato interamente agli aspetti correlati alle trasferte internazionali dei lavoratori.
Il Summit è stato molto intenso e interessante. I più importanti specialisti europei, l’ELA (Autorità europea del lavoro) https://www.tradecube.it/cose-lela-o-european-labour-authority, e l’Ispettorato generale per l’immigrazione della Romania, hanno presentato una panoramica completa e dettagliata degli aspetti legati alle trasferte dei lavoratori. Dall’immigrazione ai contributi alla fiscalità, con una particolare attenzione agli abusi e ai contratti di distacco/subappalto non genuini.
L’intervento di Tradecube, partner di Comic, al TMS
Tradecube ha avuto l’onore di partecipare a un panel con i partner Tanel Feldman e Ewald Oberhammer, sul tema “terms and conditions of employment”.
Condividiamo i punti centrali delle presentazioni di Anna Cortesi, Tanel Feldman e Ewald Oberhammer.
Anna Cortesi: una panoramica generale
- Durante la presentazione sono stati elencati gli aspetti da valutare in caso di trasferta internazionale, soffermandosi sui temi principali, tra i quali:
- Remunerazione – deve essere quella vigente nel Paese ospitante per lavoratori di pari livello e mansioni
- Orario di lavoro – devono essere osservate le regole del Paese ospitante, anche relativamente a straordinarie, lavoro festivo, limitazioni e autorizzazioni necessarie
- Contributi previdenziali – con il modello A1 è possibile continuare a versare i contributi nel Paese di residenza, ma non per tutti. In particolare, per i cittadini Extra UE la convenzione non è sempre valida.
- Malattia e infortuni – anche l’incidente stradale configura infortunio e bisogna sapere cosa fare
- Sicurezza sul lavoro – l’impresa in regola in Italia non è necessariamente in regola anche all’estero, in quanto possono esserci norme differenti relativamente alla formazione, alla redazione del DVR, alle attrezzature e DPI, ecc
- Fisco a tasse – in base alla durata della trasferta bisogna tenere presente che potrebbe nascere l’obbligo, per il lavoratore ma anche per il datore di lavoro, di pagare le imposte nel Paese ospitante.
Tanel Feldman: subappalto e prestito di manodopera
Questo è un tema molto caldo, in quando il prestito di manodopera è vietato in molti Paesi, tra i quali l’Italia. Tanel Feldman ha illustrato chiaramente quali sono le caratteristiche che contraddistinguono il prestito di manodopera in ambito europeo:
- Il lavoratore rimane alle dipendenze del proprio datore di lavoro e non di chi lo utilizza effettivamente nel Paese ospitante
- Il lavoratore viene distaccato all’unico scopo di fornire un servizio di manodopera. Evidenza di questo consiste nel fatto che il datore di lavoro non è responsabile per l’adempimento contrattuale nei confronti del cliente finale che riceve il servizio nel Paese ospitante.
- Il lavoratore svolge le proprie mansioni sotto il controllo e la direzione dell’utilizzatore
Rientrando in queste fattispecie è necessario verificare con attenzione limiti, regole e divieti imposti dal paese ospitante. Qualora il prestito di manodopera sia consentito, le condizioni di lavoro e la remunerazione seguono regole diverse rispetto a quelle del subappalto.
Ewald Oberhammer – le fonti e gli approfondimenti normativi
La presentazione si è aperta illustrando i criteri per individuare un distacco transnazionale, in base alla direttiva 96/71/EC (posting directive):
- Distacco “classico”, effettuato per prestare un servizio in adempimento a un contratto
- Distacco “infragruppo”, quando viene effettuato in favore di una società dello stesso gruppo
- Distacco di un lavoratore temporaneo (in regime di agenzia di somministrazione o di prestito di manodopera, ove consentito)
Ewald Oberhammer si è poi soffermato sulle fonti normative che determinano le condizioni minime di lavoro, in particolare per quanto attiene alla retribuzione. Ha illustrato la necessità di erogare retribuzioni supplementari e/o aggiuntive e soprattutto di esplicitarle nella redazione del cedolino, che deve essere trasparente e comprensibile.
Ha concluso illustrando gli obblighi di informazione e comunicazione, necessari per documentare la compliance, in particolare.
- Il set di documenti necessari, da conservare anche dopo il termine del distacco
- Le notifiche, la persona di contatto e il rappresentante per la negoziazione con le parti sociali