Uno degli obiettivi principali delle Direttive UE in materia di distacco transnazionale è quello di evitare l’intermediazione (o prestito) di manodopera in tutte le sue forme e l’effettuazione di appalti non genuini.
E’ infatti frequente che vengano simulati contratti d’appalto o subappalto che occultano la prestazione di sola manodopera, che avviene a costi nettamente inferiori a quelli del lavoro subordinato, di fatto sfruttando i lavoratori e praticando concorrenza sleale all’interno dei mercati.
Il distacco/trasferta dei lavoratori
Le Direttive UE consentono il distacco (o trasferta) dei lavoratori purchè questo sia lecito: tutti gli adempimenti da svolgere quando inviamo un lavoratore nella UE sono mirati alla tutela del lavoratore stesso ed all’accertamento dell’autenticità del distacco.
Il distacco (o trasferta) è autentico anche in presenza di subappalto, ma solo quando esso non occulti una prestazione di mera manodopera.
Il prestito di manodopera è vietato in Europa ed in buona parte del mondo
Il subappalto illecito è perseguito e severamente punito in tutto il mondo e non solo in Europa; in Italia l’intermediazione di manodopera è vietata dal 1960.
Art. 1 L. 1369/1960
E’ vietato all’imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono
Molte imprese affrontano questo tema con superficialità, utilizzando lavoratori autonomi, sia in forma individuale che di società, per effettuare mere prestazioni di manodopera anche all’estero, sulla base di contratti di subappalto non genuini.
Le conseguenze del subappalto illecito di manodopera
Le conseguenze possono essere molto gravi, sia in Italia che all’estero, ed avere risvolti di natura penale.
Se parliamo della realtà europea, il prestito di manodopera camuffato da subappalto può avere conseguenze anche in capo al committente, vale a dire al cliente europeo, con conseguenze facilmente immaginabili. Ovunque, come in Italia, esiste una condivisione di responsabilità nella filiera dell’appalto/subappalto: il vostro cliente potrebbe quindi essere chiamato a rispondere del fatto che voi abbiate illecitamente utilizzato lavoratori in prestito presso la sua unità produttiva o i suoi cantieri.
Voi o il Vostro cliente potreste essere chiamati ad assumere regolarmente i lavoratori nella nazione dove hanno prestato la propria opera, versando contributi, eventuali imposte e ponendo in essere tutti gli adempimenti relativi.
Se parliamo di Legge Italiana, l’art. 3 del D.lgs. 136/2016 stabilisce che:
4. Nelle ipotesi in cui il distacco in favore di un’impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore e’ considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
La regola vale quindi anche in Italia: qualora l’impresa italiana impiegasse lavoratori esteri (qualunque sia la loro nazionalità) ed il distacco non fosse genuino, sarebbe tenuta ad assumerli a tutti gli effetti come suoi dipendenti.
Anche le conseguenti sanzioni pecuniarie e penali, sia in Italia che in Europa, possono colpire tutta la filiera dell’appalto/subappalto.