In attesa di poter analizzare a fondo le novità introdotte dall’accordo raggiunto lo scorso 24 dicembre tra Unione Europea e Regno Unito, AICE ha pubblicato le prime indicazioni di carattere generale che riportiamo a seguire. (Credit: Newsletter AICE)
Il testo dell’accordo è consultabile al seguente link e sarà ratificato in questi giorni dal Parlamento britannico ed ai primi di gennaio dal Parlamento europeo. L’accordo entra in vigore dal primo gennaio 2021 in regime provvisorio, in attesa della ratifica da parte dei Parlamenti degli Stati membri.
- Dal 1 gennaio, a prescindere dall’accordo appena siglato, il Regno Unito non sarà più parte del mercato unico e lascerà l’unione doganale dell’UE insieme a tutte le politiche dell’Unione europea e agli accordi internazionali. Avrà fine la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l’Unione Europea.
- L’accordo riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche un’ampia gamma di altri settori di interesse dell’Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l’energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.
- Esso prevede l’assenza di dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra i due Paesi.
- Per beneficiare di questo trattamento le imprese dovranno provare che i propri prodotti rispettano completamente le regole dell’origine delle merci e ne assumono i requisiti richiesti.
- Per facilitare la conformità alle regole sull’origine e ridurre la burocrazia, l’accordo consente alle imprese di autocertificare l’origine delle merci e prevede il cumulo completo, il che significa che le imprese possono tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati, ma anche se la lavorazione è avvenuta nel Regno Unito o in UNIONE EUROPEA.
- E’ stato accordato il mutuo riconoscimento della qualifica di AEO, esportatore autorizzato; aspetto che faciliterà di gran lunga le procedure doganali.
- L’accordo eviterà gli ostacoli tecnici al commercio, ad esempio prevedendo che si possa con autocertificazione dichiarare la conformità regolamentare per i prodotti a basso rischio e agevolazioni per altri prodotti specifici di reciproco interesse, come l’automotive, il vino, i prodotti organici, i prodotti farmaceutici e i prodotti chimici. Tuttavia, tutte le merci del Regno Unito che entrano nell’UE dovranno comunque soddisfare gli elevati standard normativi dell’UE, anche in materia di sicurezza alimentare (ad esempio standard sanitari e fitosanitari) e sicurezza dei prodotti.
- Resta inteso che le procedure doganali saranno espletate cosi come anticipato negli ultimi mesi, sebbene con i vantaggi derivanti dalla stipula dell’accordo.
- E’ altresì immutata la qualificazione tecnica dell’operazione di scambio che integra un’attività di esportazione verso Paese Terzo e, pertanto, assoggettabile all’art. 8, D.P.R. n. 633/72.
Infine rendiamo scaricabili qui sotto i documenti di sintesi predisposti dalla Commissione Europea:
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