Rappresentanza IVA all’estero: cessioni di beni e prestazioni di servizi

L’esportatore, soprattutto se è una piccola impresa che si approccia per la prima volta ai mercati esteri, è spesso convinto che qualsiasi vendita all’estero non sia assoggettata ad IVA.

In realtà si possono verificare questi due casi:

  • Pur fatturando ad un cliente estero è necessario addebitare l’IVA italiana 
  • E’ obbligatoria l’apertura di una partita IVA all’estero o nella UE

La rappresentanza e identificazione IVA estero/UE – Cessioni di beni e prestazioni di servizi

In questa serie di due articoli ci occuperemo proprio della necessità di identificarsi direttamente ai fini IVA o di nominare un rappresentante IVA all’estero e nella UE, ma partiamo dalle basi:

Cosa dice la norma italiana in materia di IVA?

In Italia, per voler valutare l’obbligo di addebito dell’IVA, dobbiamo valutare tre cose:

  • CHI – Requisito soggettivo – Chi ha una partita IVA è soggetto passivo e quindi deve addebitare l’imposta
  • CHE COSA – Requisito oggettivo – Si deve trattare di cessioni di beni o prestazioni di servizi
  • DOVE – Requisito territoriale – Sono soggette ad IVA le operazioni che si intendono svolte sul territorio italiano

Tutti e tre i requisiti devono essere presenti perché si possa parlare di operazione assoggettata ad IVA italiana.

Cessione di beni o prestazione di servizi?

Requisiti, documenti ed assoggettabilità all’IVA italiana o estera possono cambiare totalmente in base alla natura dell’operazione. Non è sempre semplice distinguere tra cessione di beni e prestazione di servizi: se è chiaro che la vendita di abbigliamento prêt-à-porter è una cessione di beni e la riparazione di un impianto di riscaldamento è un servizio, come consideriamo la vendita di un macchinario che deve essere installato e collaudato per poter funzionare?

E’ una cessione di bene o una prestazione di servizi? Anche in Italia la risposta non è del tutto pacifica: negli anni abbiamo assistito ad uno stillicidio di risoluzioni, circolari, sentenze che hanno in qualche modo circoscritto i confini di cessione e prestazione di servizi, ma esistono ancora molte zone d’ombra.

All’estero e nella UE il concetto di cessione di beni o prestazione di servizi può essere completamente diverso dal nostro

E può avere sfumature diverse in base all’ambito che consideriamo: sempre parlando del macchinario, ai fini contrattuali e legali si può trattare di una cessione, ai fini IVA e fiscali di una prestazione di servizi.

In alcuni ambiti perché si tratti di una prestazione di servizi è necessario valutare il valore della prestazione (es. installazione) rispetto al valore del bene; in altri ambiti è sufficiente che il bene richieda un intervento del fornitore anche minimo perché si rientri nella prestazione di servizi.

Perché è importante il contratto?

In caso di dubbi o contestazioni, quello che abbiamo scritto sul contratto o sui documenti commerciali può diventare determinante. La volontà delle parti di porre in essere un determinato tipo di operazione può avere un peso molto importante in un eventuale contenzioso con le autorità locali.

Le previsioni del contratto o dei documenti commerciali diventano fondamentali anche per alcune operazioni tutte italiane: basti pensare a quante norme fiscali italiane prevedono adempimenti differenziati per cessione di beni e prestazioni di servizi, prima tra tutte l’applicazione del reverse charge sulle installazioni di impianti.

Ciò che è scritto sul contratto e sulla documentazione fiscale/commerciale deve essere coerente: se sul contratto abbiamo riportato “contratto d’appalto per la costruzione di….”, sulla fattura c’è scritto “fornitura” e sull’ordine c’è scritto “vendita” significa che abbiamo le idee tutt’altro che chiare e questo non può che nuocere in qualsiasi discissione o controversia…

Vedremo nel prossimo articolo alcuni casi concreti nei quali è necessaria l’identificazione o la rappresentanza IVA.

Foto Marcin Jozwiak

Disclaimer: The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances. Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di offrire informazioni orientative alle imprese. Vi invitiamo a chiedere una consulenza specialistica relativamente alla Vostra situazione specifica.

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