In Italia abbiamo i “falsi autocarri”, in Belgio ci sono le “fake hybrid”
In Italia la Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che le autovetture immatricolate ed assegnate ai dipendenti dal 1 luglio 2020, che non rispettano determinati limiti di emissioni di CO2, danno luogo ad una maggiore imposizione fiscale e contributiva. Il Belgio è arrivato prima: le varie penalizzazioni riguardano sia la tassazione del benefit che la deducibilità del costo e la normativa, entrata in vigore all’inizio del 2020, riguarda le auto acquistate dal 1 gennaio 2018.
C’è però anche un’ulteriore penalizzazione: nella normativa belga è stato introdotto anche un particolare trattamento per le cosiddette “fake hybrid”, vale a dire quelle ibride plug-in (ovvero ricaricabili alla presa di corrente) dotate di una batteria insufficiente a garantire una reale riduzione di emissioni.
Per via di come viene effettuato il calcolo delle emissioni, sulle ibride plug-in basta una batteria molto piccola per ottenere valori di CO2 bassi. Il ciclo di test è infatti di soli 24 kilometri, percorsi quasi esclusivamente a batteria. Nella realtà è però impensabile ricaricare le batterie ogni 24 kilometri, cosa che fa entrare in funzione quasi sempre il motore termico con consumi ed emissioni molto più alti.
Queste auto, principalmente SUV di lusso che usano la tecnologia plug-in come escamotage, sconteranno un trattamento fiscale penalizzato rispetto a quelle con batterie di maggiore capacità, misurata in kWh/peso.
La normativa non riguarda le cosiddette “mild hybrid” ovvero vetture ibride auto-ricaricabili con batterie insufficienti a garantirne la marcia in elettrico, che già non beneficiavano degli importanti benefici delle plug-in. E’ tuttavia pensabile che anche queste ultime arrivino presto sotto la lente del legislatore, se non per motivi fiscali, per ragioni pratiche (accesso ai centri storici…)
Tutto questo, sebbene motivato dalla tutela dell’ambiente e non solo dalla repressione dei fenomeni di elusione fiscale, ricorda la normativa sui falsi autocarri introdotta in Italia nel lontano 2006, quando le imprese potevano acquistare lussuosi SUV e fuoristrada immatricolati come autocarro, detraendo l’IVA e portando in deduzione i costi considerandoli beni strumentali a tutti gli effetti.
La normativa, ancora in vigore, stabilisce che, indipendentemente dall’immatricolazione, un veicolo possa essere considerato autocarro ai fini fiscali solo se rispetta alcune caratteristiche tecniche ben definite ed un certo rapporto tra potenza e portata.
Per fare la verifica dobbiamo esaminare il libretto di circolazione, dal quale desumiamo i sati relativi all’immatricolazione, alla carrozzeria ed ai posti omologati.
In presenza di tutti e tre gli elementi sottoelencati:
- immatricolazione N1
- codice carrozzeria F0
- quattro o più posti
Il veicolo è un potenziale falso autocarro. Per verificarlo dobbiamo fare il rapporto tra potenza e portata: se questo rapporto dà un risultato pari o superiore a 180 siamo in presenza di un falso autocarro, che ai fini fiscali deve essere trattato a tutti gli effetti come un’autovettura.