La Direttiva n.79/1072/CEE, anche detta Ottava Direttiva, prevede che un soggetto passivo d’imposta comunitario possa chiedere il rimborso dell’IVA corrisposta in un altro Paese UE diverso da quello di residenza, così che non sia gravato dall’IVA che gli viene addebitata.
Tale regola è stata recepita nell’ordinamento nazionale grazie all’art. 38-ter del DPR n. 633/72, la cui procedura di rimborso è stata poi estesa, a condizione di reciprocità, alla Tredicesima Direttiva, anche a beneficio di soggetti passivi non comunitari.
Dunque, ogni stato membro rimborsa l’IVA applicata a beni mobili, prestazione di servizi ed importazioni. Il rimborso è emesso su domanda del soggetto passivo. Gli Stati membri determinano le modalità per il rimborso, il periodo a cui questo deve riferirsi, gli importi minimi per poterlo richiedere.
La richiesta di rimborso IVA estera può essere presentata dal primo giorno del mese successivo al trimestre – o dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di recupero iva – ed entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento. TradeCube può fornire questo servizio in collaborazione col partner Quality Services.
Fonte: notiziario Studio Del Nevo