Proseguiamo nell’illustrazione delle modalità di registrazione della bolla doganale e dei documenti correlati. Come abbiamo precisato nel precedente articolo, quando viene effettuata un’importazione generalmente sono tre i documenti che abbiamo a disposizione e che dobbiamo analizzare distintamente per poter generare le varie registrazioni:
- La fattura del fornitore extraUE, che generalmente è in valuta estera
- La fattura dello spedizioniere che effettua lo sdoganamento ed addebita l’IVA ed i diritti doganali
- La dichiarazione doganale di import
Registrazione della bolla doganale – La fattura del fornitore extra UE
Riteniamo utile riproporre le registrazioni contabili della fattura del fornitore estero, con la rilevazione dell’utile o della perdita su cambio:
REGISTRAZIONE DELLA FATTURA AL CAMBIO DEL GIORNO DELL’EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE
fattura 10.000 USD – cambio 1,1091
Dare | Avere | ||
COSTO – ACQUISTI | € 9.016,32 | FORNITORE ESTERO | € 9.016,32 |
REGISTRAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA FATTURA ALLA DATA DI SCADENZA
pagamento 10.000 USD – cambio 1,1029
Dare | Avere | ||
FORNITORE ESTERO | € 9.016,32 | BANCA | € 9.067,01 |
PERDITA SU CAMBI | € 50,69 |
Attenzione: l’utile/perdita su cambio va rilevato distintamente per ogni operazione, onde evitare una compensazione di partite vietata
La bolla doganale
Quando riceveremo la dichiarazione doganale d’importazione, o bolla doganale, ci renderemo conto che con ogni probabilità la Dogana ha utilizzato un cambio ancora diverso, e che l’importo in Euro sarà diverso da quello che abbiamo contabilizzato in precedenza; tale conversione in Euro non comporterà alcuna rilevazione a livello contabile, in quanto finalizzata esclusivamente al calcolo dell’IVA e degli eventuali diritti/dazi dovuti, che sono espressi e vengono pagati in valuta Euro.
E’ importante verificare bene il contenuto della bolla doganale: spesso gli addetti all’amministrazione controllano con precisione estrema i dati delle fatture di acquisto che registrano, chiedendo l’emissione di una nota di accredito e di una nuova fattura elettronica anche per inesattezze puramente formali, ma verificano superficialmente la bolla doganale di import.
La bolla doganale dovrebbe essere verificata con precisione in tutte le sue parti in quanto il dichiarante/rappresentante che appone la sua firma nella casella 54 agisce su mandato dell’importatore, che è quindi responsabile del contenuto della dichiarazione doganale nonché, naturalmente, dell’IVA e dei diritti doganali. Se il dichiarante doganale agisce in “rappresentanza diretta”, l’importatore è l’unico responsabile del contenuto della dichiarazione.
Segnaliamo che l’art. 303 del testo unico Leggi Doganali prevede delle sanzioni che si incrementano in maniera esponenziale: ad esempio, se la Dogana accerta diritti di confine superiori a quelli dichiarati per oltre 4.000 €, è applicabile la sanzione amministrativa da € 30.000 a 10 volte l’importo dei diritti.
Citiamo solo alcuni dei dati che è importante verificare prima di registrare una bolla doganale:
- i dati dell’importatore
- la descrizione dei prodotti e la voce doganale
- l’importo della fornitura, sia che venga espresso in valuta estera che in Euro
- i pesi (massa lorda-massa netta)
- l’Incoterm che deve essere coerente con la documentazione fiscale e commerciale
- il contenuto della casella 44, che deve comprendere la fattura del fornitore
Nel prossimo ed ultimo articolo vedremo le scritture contabili per registrare la bolla doganale e la fattura dello spedizioniere e come queste devono essere indicate nella dichiarazione IVA annuale.