Oggi analizziamo uno degli aspetti più controversi della normativa sul distacco. Scopriremo che in realtà la normativa è chiara ma viene applicata in modo difforme dalle varie nazioni europee. Tutto parte dalla finalità della trasferta.
Quando e perché i lavoratori vengono inviati all’estero?
- Per effettuare una prestazione di servizi (assistenza, consulenza, manutenzione, installazione, supervisione, collaudo e altro) commissionata da terzi, nell’ambito di quanto contrattualmente stabilito tra il cliente e l’impresa che invia in trasferta il dipendente
- Per svolgere la propria attività presso le società del gruppo
- Nell’ambito di una fornitura di lavoro temporaneo (somministrazione)
- Per altre ragioni che non implicano la prestazione di un servizio commissionato da terzi, quali la partecipazione a fiere, meeting, convegni, corsi di formazione, l’attività commerciale e di marketing, ecc.
I primi tre casi rientrano in pieno nella normativa sul distacco transnazionale (Direttiva 96/71/CE):
3. La presente direttiva si applica nella misura in cui le imprese (…) adottino una delle misure transnazionali seguenti:
a) Distacchino un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, nel territorio di uno Stato membro, nell’ambito di un contratto concluso tra l’impresa che lo invia e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia; o
b) Distacchino un lavoratore nel territorio di uno Stato membro, in uno stabilimento o in un’impresa appartenente al gruppo, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia; o
c) Distacchino, in quanto imprese di lavoro temporaneo (…….)
Quindi la direttiva sul distacco non riguarda i viaggi d’affari (business trip)?
Certamente no, come è ben specificato sulle linee guida della Commissione Europea, ma questo non significa che non ce ne dobbiamo preoccupare.
Innanzitutto è necessario chiedere sempre il modello A1 perché, come ha specificato la commissione UE nelle sue linee guida, la legislazione sociale non è disciplinata dalle direttive sul distacco, non contempla esclusioni e tantomeno una durata minima.
Secondariamente constatiamo ogni giorno come l’interpretazione delle varie nazioni sia difforme da quella della Commissione Europea: la Francia, ad esempio, richiede l’effettuazione di tutti gli adempimenti per qualsiasi trasferta (normativa in via di alleggerimento ma per ora gli obblighi rimangono), la Svezia esclude espressamente i viaggi d’affari; altre nazioni ritengono che qualora esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia si tratti sempre e comunque di distacco.
Come comportarsi?
- Certamente è obbligatorio chiedere il modello A1 (preferibilmente con anticipo ma può anche essere richiesto a posteriori)
- E’ raccomandabile seguire le indicazioni delle singole nazioni e svolgere gli adempimenti che esse richiedono. E’ verissimo che la Commissione UE ha dato un’interpretazione inequivocabile, ma è molto più impegnativo difendersi da un verbale che compilare una notifica… senza considerare che qualsiasi tipo di rilievo può costituire una segnalazione che può avere conseguenze sgradevoli in occasione delle successive trasferte.
TradeCube aiuta le imprese a districarsi nel labirinto delle norme dei vari stati membri della UE, individuando gli adempimenti e gli obblighi precisi in relazione alla singola trasferta, al tipo di lavoro da svolgere, all’attività del datore di lavoro, alla destinazione, alla durata ed a tutte le altre variabili i gioco.