Riposo dei lavoratori dopo la trasferta all’estero

Una delle domande ricorrenti che arrivano a TradeCube riguarda il riposo dei lavoratori dipendenti dopo una trasferta all’estero. In realtà non esiste una normativa specifica, ma è necessario rifarsi alle previsioni della Legge italiana e del Contratto Collettivo applicato.

Date le particolarità delle trasferte all’estero, spesso non esiste una risposta univoca, ma proviamo a suggerire un percorso logico per arrivare ad una soluzione soddisfacente.

Perché non può esistere una regola fissa?

Perché la trasferta estera…

  • A volte comporta periodi di viaggio molto lunghi, che possono durare ben oltre le 24 ore e si possono sviluppare in modo completamente diverso da caso a caso
  • Il jet lag ed il fuso orario non sono disciplinati dalla normativa
  • Talvolta è necessario partire la domenica o in un giorno festivo, per poter iniziare il lavoro il lunedì mattina nel luogo di destinazione
  • La domenica non è dappertutto un giorno festivo ed è necessario coordinarsi con le festività locali

Potremmo continuare con mille altri esempi, ma proviamo a porre delle basi certe:

  1. Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità (art. 9 c. 1 D.Lgs 66/2003)
  2. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni (art. 9 c. 1 D.Lgs 66/2003)

In sintesi: il lavoratore deve riposare ininterrottamente almeno per 11 ore ogni giorno e per 70 ore ogni due settimane.

In quale momento inizia e termina il periodo di riposo?

Mentre il trattamento economico del tempo di viaggio può essere disciplinato in modo diverso dai vari contratti collettivi, quindi esistono situazioni nelle quali il tempo di viaggio non è retribuito, il tempo di viaggio non è tempo di riposo. Il lavoratore inizia a riposare al momento del rientro dalla trasferta e termina il riposo quando inizia il successivo turno di lavoro presso la sede abituale, indipendentemente dai trattamenti economici.

Ma il riposo nel corso della trasferta?

In questo caso devono essere seguite le regole previste dal paese nel quale la trasferta si svolge. In ambito UE  in molti paesi il lavoro domenicale è tassativamente vietato. In altri il riposo giornaliero è 12 ore e non 11, oppure il riposo settimanale deve essere necessariamente goduto settimanalmente e non ogni 14 giorni. Queste norme vanno conosciute e rispettate fintanto che il lavoratore si trova in trasferta.

Come affrontare i casi complessi?

Con la pianificazione: i periodi di riposo dopo la trasferta dovranno essere programmati con anticipo conteggiando correttamente le ore di riposo spettanti, prevedendo anche dei margini di sicurezza in caso di imprevisti e ritardi. Qualora ci fossero dubbi o riserve è buona norma chiarire in anticipo la situazione con il lavoratore interessato e/o le rappresentanze sindacali, onde non complicare ulteriormente una tematica di difficile interpretazione.

Disclaimer: The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances. Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di offrire informazioni orientative alle imprese. Vi invitiamo a chiedere una consulenza specialistica relativamente alla Vostra situazione specifica.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.