TradeCube continua la serie di contenuti dedicati al credito IVA dell’esportatore, tema particolarmente caro alle PMI. Come illustrato nel precedente articolo pubblicato, l’esportatore abituale tende a generare crediti IVA consistenti, che possono comportare crisi di liquidità con un impatto negativo sulla gestione dell’impresa, anche per chi vanta una buona situazione finanziaria.
Il problema interessa particolarmente (ma non solo) le imprese che operano su commessa e realizzano operazioni di durata ed entità disomogenee, che possono comportare picchi significativi di esportazioni non accompagnate da adeguata disponibilità di plafond in acquisto.
Il disallineamento tra il plafond (che permette di acquistare senza IVA) calcolato sulla base delle operazioni effettuate nei 12 mesi precedenti o nell’anno solare precedente e le necessità di approvvigionamento del periodo in corso, non permette di scongiurare la crescita del credito verso l’erario.
Chiedere il rimborso del credito IVA
Il credito IVA può essere compensato con i tributi/contributi a debito scaturenti dal modello F24 a scadenze trimestrali, oppure annualmente, ma non oltre l’ammontare di € 700.000 per anno solare. Il limite è da calcolare tenendo conto anche degli altri crediti eventualmente compensati nello stesso modo, salvo eccezioni previste da norme specifiche.
Nei casi in cui:
- Il limite di € 700.000 venga superato dal credito IVA stesso in concorrenza con gli altri tributi a credito
- I tributi/contributi a debito dell’azienda, di ammontare esiguo, non permettano il recupero del credito IVA in un anno solare
É necessario e opportuno chiedere il rimborso, che può essere trimestrale o annuale. In questo articolo non si intende esaminare la normativa contenuta nel DPR 633/72 e relativa prassi, ma si vogliono focalizzare alcuni aspetti fondamentali che possano aiutare l’imprenditore a comprendere le dinamiche del rimborso.
Rimborsi semplificati e meno onerosi
Con gli ultimi interventi normativi in materia l’accesso ai rimborsi IVA è stato semplificato e reso meno oneroso: i soggetti che hanno i requisiti per essere considerati virtuosi,vale a dire che non presentano profili di rischio per l’amministrazione finanziaria, non debbono più presentare la garanzia, ma è sufficiente che la domanda di rimborso sia corredata da visto di conformità del professionista o dalla firma del revisore.
Dal momento che i tempi di esecuzione dei rimborsi non sono preventivabili con precisione, è fondamentale una corretta pianificazionedell’andamento della situazione IVA, onde evitare di trovarsi a debito quando il rimborso già richiesto è ancora in fase di istruttoria.
In questi casi è possibile presentare dichiarazione integrativa per modificare la richiesta di rimborsogià presentata e chiedere il credito in compensazione, purché l’ufficio non abbia ancora validato la disposizione di pagamento e non sia già stata presentata la dichiarazione annuale IVA.
Segnaliamo inoltre che la mancata liquidazione del rimborso nei termini previsti dalla Legge comporta la maturazione di interessi a favore del contribuente, che vengono posti in pagamento con il tributo stesso. Ricordiamo quindi che in fase di elaborazione delle scritture di bilancio sarà necessario imputare all’esercizio in chiusura gli interessi maturatisui rimborsi in istruttoria.