Come già abbiamo evidenziato, spesso la compravendita internazionale non viene regolata da un contratto stipulato tra le parti, ma da documentazione commerciale quale offerta, ordine, conferma d’ordine, scambio di corrispondenza ed altro ancora. Gli Incoterms sono un modo molto efficace per stabilire le responsabilità e gli oneri connessi al trasporto, ai diritti di confine, all’assicurazione ed ai rischi della merce in viaggio. Non sempre però vengono utilizzati per regolare le compravendite intracomunitarie, oppure vengono utilizzati in modo improprio.
Lo scenario di una “no-deal Brexit” avrà un impatto molto rilevante sui rapporti commerciali tra la UE e il Regno Unito, che riguarderà esportatori, importatori, vettori, spedizionieri, porti ed aeroporti, nonché tutto l’indotto legato ai controlli di frontiera, alla logistica ed allo sdoganamento delle merci.
Per questa ragione sarà fondamentale:
- conoscere ed applicare perfettamente gli Incoterms nei rapporti commerciali con il Regno Unito, per determinare a priori chi si deve fare carico operativamente ed economicamente dei costi legati allo sdoganamento delle merci in entrata ed in uscita;
- rivedere ed integrare eventuali contratti in corso, in particolare i contratti di fornitura continuativa.
E’ ora di iniziare a preoccuparsi
Sebbene al momento non ci siano certezze, le PMI che commerciano in modo continuativo con il Regno Unito e non hanno ancora affrontato il problema devono iniziare con urgenza a preoccuparsi di regolamentare i rapporti in corso in previsione di una no-deal Brexit.
Chi intrattiene rapporti economici con il Regno Unito deve essere consapevole di una serie di possibili problemi, tra i quali citiamo:
- dazi e diritti di confine
- disallineamenti IVA
- costi di deposito della merce da sdoganare
- ritardi nella consegna
- difficoltà di reperimento della documentazione doganale
- mobilità delle persone
- maggiori costi di logistica e spedizione
In tema IVA evidenziamo che:
- per emettere fatture in regime di non imponibilità sarà necessaria la prova dell’esportazione, quindi una dichiarazione doganale di uscita conclusa dal territorio UE;
- eventuali triangolazioni che coinvolgono, oltre all’operatore nazionale, un operatore del Regno Unito, e uno appartenente ad un paese UE, assumeranno una differente configurazione. Ciò significa ad esempio che la triangolazione con la quale il primo cedente italiano fattura al suo cliente UK, ma consegna direttamente in un’altra nazione UE non potrà beneficiare della non imponibilità IVA. Questa operazione infatti non presenta i requisiti per essere un’esportazione né una cessione intracomunitaria.